Porto d’armi e revoca: sufficiente la prognosi di inaffidabilità anche senza condanna (TAR Sicilia n. 3056 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma un’eccezione al divieto generale di detenzione delle armi, concedibile solo a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle stesse. Il giudizio dell’Autorità di pubblica sicurezza ha natura prognostica e ampiamente discrezionale e non richiede la certezza della responsabilità penale: è sufficiente una valutazione induttiva che renda “più probabile che non” il pericolo di abuso. Ai fini della revoca della licenza l’Amministrazione può apprezzare, quali indici di inaffidabilità, fatti o episodi anche privi di rilievo penale e una conflittualità familiare permanente, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo. Il provvedimento ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria.
Il Fatto
La Prefettura di Messina ha vietato al ricorrente di detenere armi e munizioni, revocando la licenza di porto fucile per uso caccia e il relativo libretto personale. Il provvedimento muove da una denuncia sporta nei suoi confronti per lesioni personali aggravate nell’ambito di un litigio per ragioni ereditarie e dalla ritenuta permanenza di una conflittualità in ambito familiare, segnalata dal Comando Provinciale dei Carabinieri.
Il ricorrente ha impugnato il decreto deducendo falsa applicazione dell’art. 138 TULPS, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria. Ha sostenuto di essere intervenuto solo per sedare il litigio tra fratelli, di non coabitare con gli stessi e di risiedere a distanza dalla denunciante; ha inoltre rilevato che il procedimento penale è ancora pendente e che i fatti non sono accertati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama gli artt. 11 e 43 R.D. n. 773/1931 e la giurisprudenza costituzionale: la Corte cost. n. 440 del 1993 e la Corte cost. n. 109 del 2019 escludono un diritto costituzionale al porto d’armi e riconoscono ampio margine discrezionale al legislatore e all’Amministrazione nel bilanciamento con la sicurezza pubblica.
Da tale premessa il Tribunale trae la conseguenza che, nel settore delle armi, l’interesse pubblico alla incolumità prevale su quello del privato, tanto più quando l’arma è detenuta per finalità di diporto o sportiva. L’apprezzamento investe soprattutto l’affidabilità del soggetto e deve fondarsi su elementi non meramente immaginari o aleatori.
Il punto centrale è il criterio probatorio. Richiamando Cons. Stato n. 11383 del 2022, la sentenza chiarisce che il pericolo di abuso è valutato con ragionamento induttivo di tipo probabilistico: non serve la certezza tipica dell’accertamento penale, ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza. Ne deriva che la pendenza del procedimento penale e l’assenza di condanna non inficiano il divieto.
Il Collegio richiama quindi la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 8041 del 2021, n. 2974 del 2018, n. 11470 del 2022; TAR Catania n. 757 del 2024): la revoca ha natura cautelare e preventiva, è priva di intento sanzionatorio e può fondarsi su fatti estranei all’uso delle armi, sintomatici di una personalità incline all’illegalità.
Applicando tali coordinate, il Tribunale ritiene la valutazione prefettizia non irragionevole. La ricostruzione della querela riferisce di un colpo e di una spallata con lesioni giudicate guaribili in trenta giorni; non trova conferma negli atti l’assunto secondo cui il ricorrente avrebbe sedato il litigio; la conflittualità ereditaria non è smentita. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese in favore delle amministrazioni costituite.
Nota della Redazione
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