Balcone alla francese viola la distanza dalla veduta e va annullato (TAR Trentino-Alto Adige n. 286 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di annullamento avverso il permesso di costruire, la censura che investe la materialità dell’opera realizzata, e non il progetto e il titolo che lo autorizza, è inammissibile per difetto di specificità. Le prescrizioni dello strumento urbanistico che in via immediata conformano lo ius aedificandi vanno impugnate entro il termine decadenziale dalla pubblicazione; le norme di dettaglio restano censurabili con l’atto applicativo. Il balcone alla francese integra una costruzione in aggetto: ai fini delle distanze dalle vedute, la misura si assume in senso radiale dalla ringhiera, e non dallo spigolo del frontalino. L’illegittimità di un elemento autonomo e marginale consente l’annullamento parziale del titolo edilizio.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un edificio confinante con l’immobile destinato ad attività alberghiera, impugna la variante al piano di recupero e i titoli edilizi rilasciati in favore della società controinteressata, con i quali è stato autorizzato un intervento di ristrutturazione edilizia comprensivo di sopraelevazione, nuovo ascensore e rifacimento del tetto.
Deduce la violazione delle distanze e delle previsioni del piano di recupero. Dopo l’accesso agli atti propone primi e secondi motivi aggiunti, questi ultimi contro il permesso di costruire in seconda variante. Nel corso del giudizio rinuncia ad alcune censure, ritenute superate dalla nuova situazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari e ritiene fondata quella di irricevibilità del ricorso nella parte relativa alla variante al piano di recupero. La giurisprudenza consolidata distingue le prescrizioni che immediatamente stabiliscono le potenzialità edificatorie, soggette a impugnativa immediata, dalle norme di dettaglio, censurabili solo con l’atto applicativo (ex multis, Cons. Stato sez. IV n. 9707/2024).
La variante contestata ha ampliato il diritto edificatorio, consentendo il passaggio a una categoria di intervento più incisiva. La pubblicazione nella rete civica della Provincia ha fatto decorrere il termine ex art. 29 cod. proc. amm., con decorrenza fissata dall’art. 32, comma 6, della L.P. n. 13/1997. Il ricorso, notificato oltre quattro anni dopo, è tardivo.
Quanto ai motivi residui del ricorso introduttivo, il Tribunale li dichiara inammissibili: essi investono lavorazioni eseguite e documentate con fotografie, non vizi del progetto e del titolo edilizio. La generica affermazione di trarre argomenti dalla documentazione ostesa non assolve l’onere di specifica deduzione.
Passando ai secondi motivi aggiunti, la doglianza sul balcone alla francese è fondata. Si tratta di una costruzione in aggetto che non rispetta la distanza, da misurarsi in senso radiale dalla ringhiera (Cass. n. 15244/2017). Il termine “fabbricare” ex art. 907 c.c. comprende qualsiasi opera che ostacoli stabilmente la vista, a prescindere dal materiale (Cass. n. 2209/2008). L’opera è però marginale e il suo annullamento può essere limitato a quella sola parte, distinta e autonoma, del progetto.
Le altre censure sono inammissibili o infondate: il superamento di quota è minimo e privo di interesse allegato; il calcolo volumetrico estrapolato si riferisce alla variante precedente. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.