Quarantena Covid disposta dal sindaco e legittimità del potere emergenziale del Comune (TAR Calabria n. 1774 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La misura della quarantena obbligatoria adottata dal sindaco in periodo di emergenza sanitaria limita la libertà di circolazione e non la libertà personale, poiché non è accompagnata da coercizione fisica né determina degradazione giuridica del soggetto che vi è sottoposto. Essa risponde a una finalità di prevenzione e tutela della salute pubblica e non richiede la dimostrazione della contrazione del virus né dello stretto contatto con soggetti contagiati. Non sussiste eccesso di potere quando il provvedimento sia adottato in un contesto di pericolo concreto e imminente di diffusione del contagio. La pubblicazione tardiva dell’ordinanza regionale non incide sull’efficacia immediata della stessa, decorrente dalla data di adozione. Il rigetto delle censure di illegittimità travolge la connessa domanda risarcitoria.
Il Fatto
La ricorrente impugnava davanti al TAR Calabria l’ordinanza con cui il Sindaco del Comune di Corigliano-Rossano le aveva imposto la quarantena obbligatoria con sorveglianza sanitaria e isolamento presso la propria residenza per quattordici giorni, nel primo periodo di diffusione della pandemia da Covid-19. Impugnava altresì l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 12 del 20.03.2020, nella parte in cui prevedeva la quarantena per i trasgressori delle misure ivi stabilite.
La ricorrente deduceva la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 24, 25 e 113 Cost., nonché plurimi profili di eccesso di potere: non risultava la misura regionale violata, né la positività al virus o il contatto con contagiati; la quarantena era stata disposta prima della pubblicazione dell’ordinanza regionale; la misura era sproporzionata e di competenza statale. Chiedeva inoltre il risarcimento del danno. La domanda cautelare era respinta e la causa trattenuta in decisione all’udienza del 17 ottobre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza costituzionale, richiamando la sentenza n. 127 del 2022, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lett. e), e 4, comma 6, d.l. n. 19/2020. La Consulta ha chiarito che la quarantena limita la libertà di circolazione, non quella personale, in quanto non è accompagnata da coercizione fisica e non comporta degradazione giuridica del soggetto, mirando a evitare per un tempo limitato l’esposizione all’agente patogeno.
Su questa base il TAR esclude che l’ordinanza sindacale presenti i profili di illegittimità dedotti. La ricorrente non argomenta in modo convincente la sproporzione di una misura limitata a quattordici giorni, adottata nel momento di massima espansione della pandemia. Il Collegio sottolinea che la misura era di mera prevenzione e non richiedeva la prova della contrazione del virus per lo scopo perseguito.
Quanto alla pubblicazione dell’ordinanza regionale, avvenuta il 24 marzo 2020, il Tribunale rileva che essa non incide sulla decorrenza dell’efficacia, da intendersi immediata al 20 marzo 2020, data di adozione. Il provvedimento regionale e il decreto esecutivo del Sindaco sono stati adottati in giorni caratterizzati dal pericolo concreto e imminente di trasferimento di persone e di contagi.
Il Collegio riconosce che le disposizioni hanno compresso diritti fondamentali — dal libero movimento al lavoro alla privacy — ma in nome di un valore di rango costituzionale primario, quale la salute pubblica. Lo spostamento quotidiano della ricorrente era potenzialmente idoneo a diffondere il contagio secondo le evidenze scientifiche del periodo.
Le censure basate sul d.l. n. 19/2020 sono inoltre superate dal dato cronologico: l’ordinanza regionale, adottata il 20 marzo e pubblicata il 24 marzo, non poteva conoscerne le disposizioni entrate in vigore il 25 marzo. Non è riscontrabile alcun carattere sanzionatorio della misura, inquadrata nella mera prevenzione a tutela della collettività, né alcuna manifestazione di eccesso di potere. Il rigetto delle censure comporta la reiezione della domanda risarcitoria. Le spese sono compensate per la novità e imprevedibilità della fattispecie.
Nota della Redazione
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