Mantenimento misura cautelare per esigenza special preventiva nonostante cessato pericolo probatorio (Cass. pen. Sez. 4 n. 8624 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le esigenze cautelari previste dall’art. 274 cod. proc. pen. sono tra loro alternative: qualora l’ordinanza genetica abbia indicato sia il pericolo di inquinamento probatorio sia quello di reiterazione del reato, il tribunale del riesame può legittimamente rigettare l’istanza confermando la sussistenza di una sola di esse, restando assorbita la necessità di motivare sull’eventuale venir meno delle altre. L’indicazione del termine di durata delle indagini ex art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen. non è necessaria quando concorra una diversa esigenza cautelare. Il pericolo concreto e attuale di reiterazione può essere desunto dalle specifiche modalità del fatto e dalla personalità dell’indagato, senza automatici ancoraggi alla gravità astratta del reato.
Il Fatto
Con ordinanza del 29 ottobre 2025, il G.i.p. del Tribunale di Latina applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di due indagati per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, ritenendo sussistenti sia il pericolo di inquinamento probatorio sia quello di reiterazione del reato. A seguito di istanza di riesame, il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di annullamento, confermando la misura. Avverso tale decisione gli indagati proponevano ricorso per cassazione, deducendo tre distinti motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Con riferimento al primo motivo, la Corte ha rilevato l’infondatezza della doglianza relativa alla mancata indicazione del termine di durata delle indagini ex art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., richiamando il principio per cui tale termine non è necessario quando concorrano esigenze cautelari diverse. Inoltre, ha escluso l’integrale mancanza di motivazione: il Tribunale, nel valutare la prospettata insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, ha ritenuto assorbente la conferma dell’esigenza special preventiva, fondandosi sulla premessa dell’alternatività delle ipotesi legittimanti di cui all’art. 274 cod. proc. pen.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla mancata dimostrazione del pericolo di reiterazione. Il Tribunale aveva correttamente desunto la sussistenza del pericolo concreto e attuale dalle specifiche modalità del fatto — descritte, tra l’altro, con riferimento alla detenzione presso l’abitazione di 30 grammi di cocaina destinata alla vendita — e dalla personalità degli indagati, in conformità ai criteri di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.. La valutazione prognostica non si fondava su automatismi legati alla gravità astratta del reato, ma su elementi concreti quali la quantità e varietà delle sostanze, il materiale per il confezionamento e le condizioni economiche, idonei a evidenziare un movente patrimoniale.
In relazione al terzo motivo, la Corte ha giudicato manifestamente infondata la doglianza sulla violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza. Il Tribunale aveva motivato la ritenuta inidoneità degli arresti domiciliari sulla base della carenza di adeguata documentazione relativa ai luoghi di esecuzione della misura, senza che ciò integrasse alcuna contraddizione logica o giuridica. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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