Porto d’armi, condanna risalente e prognosi di inaffidabilità (TAR Sardegna n. 207 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio del porto d’armi, che non costituisce diritto assoluto ma eccezione al divieto di detenzione, il diniego può fondarsi sul potere discrezionale di cui all’art. 43, comma 2, TULPS, valutando l’affidabilità del richiedente. Il giudizio prognostico di inaffidabilità è autonomo rispetto al giudizio penale e non è precluso dall’estinzione del reato né dalla risalenza nel tempo della condanna. L’Amministrazione può apprezzare fatti storici non più rilevanti penalmente quali indici di pericolo di abuso delle armi, secondo una prognosi probabilistica fondata su elementi non immaginari o aleatori. La motivazione, pur sintetica, è sufficiente quando la condotta risulti oggettivamente sintomatica, senza che l’astensione dal contraddittorio procedimentale possa costituire autonoma ragione di diniego.

Il Fatto

Il ricorrente presenta istanza di rilascio del porto di fucile per uso tiro a volo. La Questura gli notifica un preavviso ex art. 10-bis, l. n. 241/1990, nel quale richiama una condanna risalente al 2000 per danneggiamento, consistita nell’avere squarciato con un coltello le gomme di un’autovettura. Segue il diniego definitivo del Questore, motivato con il richiamo al potere di accertamento autonomo dei requisiti soggettivi e al giudizio di affidamento sul buon uso delle armi.

Il ricorrente impugna il diniego e il preavviso, deducendo violazione degli artt. 11 e 43 TULPS e dell’art. 3 l. n. 241/1990, oltre a eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria: il delitto di danneggiamento non figura tra quelli che, a norma dell’art. 43, comma 1, precludono il rilascio, e il provvedimento non conterrebbe alcuna valutazione in ordine all’affidabilità. In prossimità dell’udienza il ricorrente documenta l’estinzione del reato nel 2023 e la propria condotta successiva irreprensibile.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esclude in via preliminare che l’istanza sia stata respinta ai sensi dell’art. 43, comma 1, TULPS, non rientrando il danneggiamento tra i reati che impongono l’automatismo preclusivo. Il diniego va ricondotto al comma 2, che consente di ricusare la licenza a chi non dia affidamento di non abusare delle armi.

Richiamata la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 440/1993 e n. 109/2019), il Collegio ribadisce che il porto d’armi è un’eccezione al divieto e richiede la perfetta sicurezza del buon uso. Il giudizio dell’Autorità è espressione di ampia discrezionalità, con prevalenza dell’interesse alla sicurezza e all’incolumità pubblica rispetto a quello del privato, specie se l’arma è richiesta per uso sportivo o di diporto.

Il pericolo di abuso si accerta con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non esige la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una prognosi assistita da attendibile verosimiglianza. L’Amministrazione può valorizzare fatti o episodi non più rilevanti penalmente, se idonei a corroborare un giudizio di attuale inaffidabilità (Cons. Stato n. 2380 del 2023; Cons. Stato n. 9818 del 2024).

Applicando tali coordinate, il Tribunale ritiene che l’estinzione del reato non precluda l’accertamento autonomo del fatto storico quale elemento sintomatico. La condotta descritta, pur risalente, è stata non irragionevolmente considerata indicativa di una personalità che non rifugge dall’impiego di mezzi offensivi. Ne deriva l’insussistenza della carenza istruttoria e motivazionale, risultando la motivazione sintetica ma sorretta da elementi non immaginari o aleatori; irrilevanti restano i richiami alla nota dei Carabinieri del 2021, non menzionata nel decreto. Il Collegio rammenta infine che i provvedimenti in materia non hanno efficacia sine die e sono soggetti ad aggiornamento. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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