Rigenerazione urbana e sindacato sulle scelte di pianificazione comunale (Cons. Stato n. 1968 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La legittimazione a impugnare la variante al piano di governo del territorio per asserita violazione del principio di rotazione nella scelta del tecnico incaricato della redazione presuppone l’individuazione precisa della situazione giuridica soggettiva compromessa dal provvedimento impugnato, non essendo sufficiente la deduzione del vizio procedurale in sé. L’interesse a ricorrere deve essere personale, attuale e concreto, e la lesione non deriva dall’attività preparatoria di redazione degli atti di pianificazione, ma dalla scelta formalizzata nella deliberazione consiliare che attribuisce la destinazione urbanistica. Quanto all’obbligo di esame delle osservazioni, la controdeduzione del tecnico incaricato, recepita e fatta propria dall’organo consiliare, integra il deliberato e soddisfa il requisito procedimentale. Le scelte di pianificazione urbanistica restano espressione di ampia discrezionalità e sono sindacabili solo se non supportate da elementi obiettivi.

Il Fatto

Due società proprietarie di immobili in località del Comune di La Valletta Brianza vedevano classificare le proprie aree, dal previgente strumento urbanistico, come ambito produttivo in zona in cui l’edificazione era ammessa solo tramite piano attuativo. Un programma integrato di intervento, proposto negli anni 2008-2011, non veniva attuato. Con deliberazione consiliare n. 2 del 20 gennaio 2023 il Comune adottava una variante al P.G.T. che inseriva le aree in un ambito di rigenerazione territoriale, precludendovi l’insediamento di attività produttive, allevamenti compresi.

Le società presentavano osservazioni, respinte con deliberazione n. 37 del 13 luglio 2023, di approvazione definitiva della variante. Il ricorso al TAR Lombardia, articolato su violazione del principio di rotazione nella scelta del tecnico redattore, difetto di motivazione sulle controdeduzioni e sviamento di potere, veniva in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto, con compensazione delle spese. Le società proponevano appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello, poiché l’impugnazione è infondata nel merito. Sul primo motivo, relativo alla mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta del tecnico che ha redatto il P.G.T., il Consiglio di Stato conferma il difetto di legittimazione: la legittimazione a ricorere presuppone l’individuazione precisa della situazione giuridica soggettiva compromessa dai provvedimenti impugnati, richiamando Cons. Stato, V, n. 3923 del 2018, e tale posizione non è precisata dalle appellanti.

Anche sotto il profilo dell’interesse a ricorrere, ribaditi i caratteri della personalità, attualità e concretezza richiamati da Cons. Stato, IV, n. 1825 del 2020, la Corte ritiene corretta l’affermazione del primo giudice: la lesione non deriva dalla redazione degli atti di pianificazione, attività preliminare, ma dalla scelta formalizzata nella deliberazione consiliare che ha attribuito alle aree la contestata destinazione.

Sul secondo motivo, il Collegio esclude che le osservazioni siano state trascurate. Esse risultano espressamente esaminate e puntualmente controdedotte: la richiesta di mantenere la superficie in ambito produttivo e di realizzare due comparti industriali collegati non è stata accolta in ragione dell’inserimento dell’area in un ambito paesaggistico di interesse pubblico, della presenza di un corridoio ecologico della Rete Ecologica Regionale, di una fascia boscata non trasformabile e delle difficoltà di accesso. Le controdeduzioni del tecnico, recepite dall’organo consiliare, fanno parte del deliberato finale.

Nel merito, la Corte accoglie l’eccezione del Comune di inammissibilità della relazione tecnica depositata per la prima volta in appello, in violazione dell’art. 104, secondo comma, c.p.a. La destinazione impressa dalla variante risulta supportata da elementi obiettivi, attestanti il degrado e l’abbandono dell’area e il suo inserimento nella Rete Ecologica Regionale, in una prospettiva di ampliamento del Parco Regionale. Nell’esercizio della discrezionalità di pianificazione, l’amministrazione ha dunque tenuto conto di tali caratteristiche legittimamente.

Infine, non sussiste né il vizio di omessa pronuncia né lo sviamento di potere: il primo giudice ha trattato congiuntamente e con articolata motivazione le censure, escludendo che l’asserito atteggiamento punitivo del Sindaco, condotta personale priva di effetto causale sul procedimento, abbia inciso su una decisione assunta all’unanimità dal Consiglio comunale. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la particolarità del caso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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