Compensazione opposta dalla p.a. in ottemperanza e limiti del giudicato (TAR Sicilia n. 1392 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo verifica esclusivamente l’esatto adempimento del comando giurisdizionale, enucleandone il contenuto precettivo entro i confini segnati dal giudicato. Non può, pertanto, attribuire al privato un diritto nuovo e ulteriore rispetto a quello riconosciuto nella sentenza da eseguire. L’Amministrazione non può opporre in compensazione un credito estraneo al titolo esecutivo: l’eventuale estinzione di poste reciproche deve essere accertata nel giudizio di cognizione a monte. La verifica della compensazione imporrebbe una cognitio che eccede la potestà del giudice dell’esecuzione, finendo per sindacare il rapporto sottostante.

Il Fatto

I ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Patti n. 173/2019 del 01.04.2019, che aveva condannato il Comune al pagamento di poco più di 5.500 euro, oltre interessi, e delle spese di giudizio distratte in favore del difensore. Il Comune non si è costituito.

Nelle more del giudizio l’ente ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000. Il Collegio ha quindi sospeso il processo in attesa della decisione della Corte dei Conti. Ottenuta l’approvazione del piano, l’Amministrazione ha depositato documentazione attestante il pagamento. I ricorrenti hanno contestato l’incompletezza dell’adempimento: il Comune aveva operato una compensazione d’ufficio con presunti debiti per canone acquedotto e TARI, sulla base di un regolamento comunale, senza atti formali di accertamento del credito e con somme inferiori a quelle dovute.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’insegnamento secondo cui l’oggetto dell’ottemperanza è la puntuale verifica dell’esatto adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato, per conseguire l’utilità già riconosciuta in sede di cognizione (citata TAR Lazio n. 9204 del 5 luglio 2022). La verifica si svolge nello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato della sentenza e comporta un’attività interpretativa del comando giurisdizionale.

Ne deriva che non può essere opposto in compensazione un credito diverso rispetto alla materia del contendere definita con la sentenza posta in esecuzione. Il Collegio richiama Cons. Stato n. 4081/2020, Cons. Stato n. 2007/03, TAR Lombardia n. 350/21, TAR Liguria n. 595/17 e la pronuncia dello stesso TAR Sicilia Catania n. 2048 del 28 giugno 2023.

Analogo principio è affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte a sezioni unite (Cass. Sez. Un. n. 18208 del 5.8.2010), secondo cui il potere del giudice sul comando definitivo inevaso resta entro i confini invalicabili dell’oggetto della controversia definita con il giudicato e non consente di applicare l’istituto civilistico della compensazione opposta dall’ufficio. La facoltà di sospensione del pagamento a garanzia di crediti vantati a diverso titolo — il fermo amministrativo ex art. 69 del R.D. n. 2440/1923 — può esercitarsi nel giudizio di cognizione, non in quello di ottemperanza.

Il Collegio osserva che nel caso concreto la compensazione riguarda crediti che esulano dalla sua giurisdizione. Il credito dei ricorrenti deriva da titolo giudiziale passato in giudicato; il giudice può solo accertare se sia stata data corretta esecuzione. La risoluzione della questione imporrebbe una cognitio che esorbita dalla potestas iudicandi riconosciuta al plesso adito. Il ricorso è pertanto accolto per il credito residuo, con ordine di esecuzione entro trenta giorni e nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza; è dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere per quanto già pagato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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