Contributo licenze taxi tra valore di mercato e discrezionalità comunale (TAR Emilia-Romagna n. 214 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo dovuto dagli assegnatari delle nuove licenze taxi nel concorso straordinario ex art. 3, comma 3, D.L. n. 104/2023 è fissato dal Comune sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze, ma tale valore costituisce solo il punto di partenza e non vincola l’Amministrazione. Questa conserva uno spazio di discrezionalità che le consente di fissare il contributo anche in misura inferiore al prezzo di libero scambio, al fine di rendere economicamente appetibile la partecipazione al concorso e di assicurare l’incremento dell’offerta del servizio. Non sussiste alcun obbligo di tenere indenni i titolari delle licenze già rilasciate dal pregiudizio economico derivante dall’allargamento del mercato, poiché chi acquista la licenza a titolo oneroso assume l’alea dell’operazione, anche riguardo all’evoluzione del mercato. Il parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti, ove condiviso dall’Amministrazione, diviene motivazione per relationem del provvedimento finale.
Il Fatto
Il Comune di Bologna ha bandito un concorso straordinario per l’assegnazione di 72 licenze taxi, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n. 104/2023, fissando un contributo di € 150.000,00 a carico degli assegnatari, riducibile fino a € 90.000,00 in presenza degli sconti previsti dal bando.
Due gruppi di ricorrenti, titolari di licenze già in servizio, hanno impugnato il bando e gli atti presupposti, tra cui il parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Hanno dedotto che il contributo sarebbe troppo esiguo rispetto al valore di mercato delle licenze, pari a € 200.000,00, e hanno chiesto il risarcimento del differenziale negativo tra i due valori. Hanno inoltre contestato difetti istruttori, violazione del principio di trasparenza, mancato coinvolgimento delle associazioni di categoria e difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Riuniti i ricorsi per connessione oggettiva, il Collegio affronta la censura di violazione di legge. La norma richiama il valore di mercato, ma non impone che il contributo lo pareggi: il dato testuale prevede una ricognizione delle condizioni di mercato senza vincolare l’esercizio del potere. Sotto il profilo della ratio, l’obiettivo è incrementare il numero di vetture per far fronte all’incremento strutturale della domanda; il contributo può quindi essere inferiore al prezzo di mercato, per evitare che i candidati preferiscano l’acquisto sul mercato.
Passando all’eccesso di potere, il Collegio esclude il difetto di istruttoria. Il valore di € 200.000,00 non è contestato dalle stesse parti, e risulta documentato che il Comune ha trasmesso all’Autorità i dati richiesti sul contributo. Non persuade neppure la critica al confronto con il concorso del 2018: l’esito di quella gara, con sole 16 licenze assegnate su 36, dimostra che un contributo di € 175.000,00 non rende appetibile la partecipazione.
Quanto alla riduzione a € 150.000,00, il Collegio la ritiene non manifestamente irragionevole. Il vincolo di dotarsi di veicoli a basse emissioni o attrezzati per il trasporto di disabili è permanente, mentre gli sconti sono una tantum, sicché le basi di confronto restano omogenee. Il Collegio richiama la sentenza del TAR Lombardia n. 3725/2024: non esiste un obbligo del legislatore di tenere indenni gli operatori dal pregiudizio economico derivante dall’allargamento del mercato, perché chi acquista la licenza assume l’alea. Il fondo previsto dalla norma ha natura indennitaria e non deve trasformarsi in un premio per la sola priorità cronologica.
Il secondo motivo è parimenti infondato. Non sussiste obbligo di pubblicare gli atti istruttori endoprocedimentali né di inviarli alle associazioni, che hanno conosciuto i documenti mediante accesso agli atti. Le associazioni non avevano potere di codecisione e la Commissione consultiva ex art. 4, comma 4, L. n. 21/1992 emette solo pareri, non vertenti sul contributo. Il bando è motivato per relationem al parere dell’Autorità, condiviso dal Comune: l’obbligo di motivazione sussiste solo in caso di dissenso, come affermato dal TAR Sicilia n. 2185/2024 e dal TAR Umbria n. 588/2016. I ricorsi sono respinti, con compensazione delle spese e contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Nota della Redazione
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