Porto d’armi: la nuova istanza sopravvenuta rende improcedibile il ricorso (TAR Toscana n. 656 del 30.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio, nelle more del giudizio, di un nuovo provvedimento che si pronunci sulla medesima istanza di porto d’armi per difesa personale determina la improcedibilità del ricorso avverso il precedente diniego per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., restando immutate le ragioni ostative poste a base del successivo provvedimento. Sul piano sostanziale, l’autorità di pubblica sicurezza può negare il rinnovo del porto d’arma non solo per sopravvenuto mutamento delle circostanze o per ragioni ostative, ma anche per una semplice rivalutazione delle esigenze originariamente addotte. La pregressa titolarizzazione della licenza non si converte in diritto quesito, in coerenza con il carattere eccezionale dell’autorizzazione. Non costituiscono base idonea al rilascio gli indici generici e non individualizzati, quali l’attività professionale o il maneggio di rilevante entità di denaro.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare dal 1992 della licenza di porto di pistola per difesa personale, ha impugnato il diniego con cui il Prefetto ha respinto l’istanza di rinnovo, unitamente al silenzio-rigetto serbato dal Ministero dell’Interno sul ricorso gerarchico. Il diniego si fondava sulla ritenuta assenza del dimostrato bisogno ex art. 42 TULPS: le esigenze connesse alla gestione di denaro e titoli di credito sarebbero state soddisfacibili mediante strumenti alternativi offerti dal sistema bancario e dalla vigilanza privata.
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione e la lesione del legittimo affidamento, valorizzando la titolarità ultratrentennale del titolo, rinnovato di anno in anno. L’Amministrazione ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, avendo respinto una nuova istanza del ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato per primo il profilo processuale, ritenendolo assorbente. Nella pendenza del giudizio la Prefettura ha respinto una nuova istanza di porto d’arma, valutando anche circostanze ulteriori rispetto a quelle oggetto del ricorso, tra cui alcune querele presentate nel 2023 a seguito di atti intimidatori anonimi, ritenute comunque insufficienti.
Da qui la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.: dall’eventuale accoglimento del ricorso non deriverebbe alcuna utilità al ricorrente, restando immutate le ragioni del successivo diniego, ostativo al bene della vita perseguito. L’eccezione, osserva il Tribunale, è rimasta peraltro incontestata.
In via subordinata, il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato nel merito. L’autorità di pubblica sicurezza può negare il rinnovo non solo in presenza di un sopravvenuto mutamento delle circostanze fattuali o di ragioni ostative, ma anche per una semplice rivalutazione delle circostanze addotte in origine a fondamento della necessità dell’arma. Se un tale potere non fosse riconosciuto, la pregressa titolarità si trasformerebbe in un diritto quesito, in contrasto con la norma e con l’indirizzo costante sulla natura eccezionale dell’autorizzazione (richiamati TAR Toscana n. 475/2021 e Cons. Stato, Sez. III, n. 441/2021).
Il Tribunale ha poi ribadito che le argomentazioni relative all’attività svolta, alla professione, alle mansioni e al maneggio di rilevante entità di denaro, così come ogni altro indice generico e non individualizzato, non possono fondare il porto d’arma per difesa personale (tra le altre, Cons. Stato n. 6139/2019 e n. 651/2024). Le esigenze valutate in occasione di un precedente rinnovo possono, infatti, risultare diverse da quelle successivamente emerse.
Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alle spese liquidate in dispositivo. Il Collegio ha disposto l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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