Piano strutturale non conformativo e osservazioni del proprietario: rigetto legittimo (TAR Toscana n. 647 del 30.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Piano strutturale, ai sensi dell’art. 92 della l.r. Toscana n. 65/2014, non assume valore direttamente conformativo delle proprietà private e non può individuare i beni sottoposti a vincolo espropriativo, competenza riservata al Piano operativo secondo l’art. 95, terzo comma, lett. g), della l.r. n. 65/2014. Le osservazioni dei proprietari costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione dello strumento urbanistico e il loro rigetto non richiede motivazione dettagliata, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi generali posti a base del piano. L’inserimento del tracciato di una sede viaria in un atto privo di efficacia prescrittiva, per di più riferito a un’opera non ancora definita a livello progettuale, non lede gli interessi del comproprietario e non integra violazione del giudicato che abbia annullato precedenti previsioni conformative. La scelta di imprimere a una zona un certo regime urbanistico rientra nella piena discrezionalità dell’ente, salvo che particolari situazioni abbiano creato aspettative o affidamenti meritevoli di specifiche considerazioni.

Il Fatto

Il ricorrente è comproprietario di un appezzamento di terreno con casa colonica e annesso agricolo nel Comune di Arezzo, in prossimità del quale il previgente Piano strutturale e il Regolamento urbanistico avevano localizzato il tracciato della strada regionale 71 “Umbro-Casentinese”. Con sentenza n. 401 del 1° marzo 2012 la Sezione aveva annullato quelle previsioni. Il Comune aveva dato attuazione al giudicato, stralciando le relative previsioni fino alla variante adottata nel 2019, che negli allegati al solo Piano strutturale riproponeva il tracciato.

Il ricorrente presentava un’osservazione, chiedendo lo stralcio della previsione in esecuzione degli obblighi nascenti dalla sentenza. Il Consiglio comunale la respingeva con deliberazione n. 68 del 27 luglio 2020, sul rilievo che la previsione non era conformativa dei suoli e che il tracciato non figurava nelle tavole del Piano operativo. Il ricorrente impugnava tale deliberazione e il P.U.M.S.; con motivi aggiunti impugnava la deliberazione n. 134 del 30 settembre 2021, che approvava definitivamente la variante mantenendo la previsione solo negli allegati al Piano strutturale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la destinazione data dagli strumenti urbanistici alle singole aree non necessita di apposita motivazione, salvo che particolari situazioni abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti meritevoli di specifiche considerazioni (T.A.R. Toscana, sez. I, n. 176 del 2016 e n. 146 del 2016). Richiama altresì l’orientamento per cui le osservazioni costituiscono un mero apporto collaborativo e il loro rigetto non richiede dettagliata motivazione (Cons. Stato, sez. IV, n. 2535 del 2024, n. 7872 del 2023, n. 7131 del 2023).

Su questa base, le controdeduzioni dell’ufficio risultano sufficienti a determinare la reiezione dell’apporto collaborativo ed evidenziano una ricostruzione che differenzia la fattispecie da quella decisa con la sentenza n. 401/2012. Quanto alla scheda B.22, si tratta di tavola di valore esclusivamente conoscitivo e ricognitivo della previgente strutturazione urbanistica, che non assume valore prescrittivo o conformativo: una mera “fotografia” della disciplina precedente, contestabile perché non riproduce gli effetti dell’annullamento, ma priva di efficacia sul territorio.

Resta l’inserimento del tracciato nella scheda “D2 Strategia dello Sviluppo – Schemi Descrittivi” allegata al Piano strutturale. Il Piano operativo non reca alcuna previsione della sede viaria e solo in esso, ai sensi dell’art. 95, terzo comma, lett. g), della l.r. n. 65/2014, possono individuarsi i beni sottoposti a vincolo espropriativo. Manca dunque una previsione idonea a legittimare la realizzazione dell’opera: tutto si esaurisce in un atto che, per l’art. 92 della l.r. n. 65/2014, non ha valore conformativo.

Il carattere ipotetico del tracciato è confermato dal P.U.M.S., che per il terzo e quarto lotto dell’opera dà atto che il tracciato non è ancora definito con certezza, essendo allo studio due alternative con elementi di criticità. L’impugnazione del P.U.M.S. è pertanto inutile, perché proprio quell’atto certifica l’assenza di un tracciato approvato. La vicenda si distingue da quella del 2012, che aveva riguardato previsioni conformative e prescrittive: qui si inserisce in un atto non conformativo un tracciato meramente possibile. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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