Canone bingo non dovuto per chiusura pandemica e proroga tecnica anticomunitaria disapplicata (TAR Lazio n. 4984 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessioni per il gioco del bingo, il canone concessorio non è dovuto per il periodo in cui l’attività sia rimasta sospesa per factum principis a causa dei provvedimenti di chiusura adottati per fronteggiare la pandemia da Covid-19, dovendosi interpretare l’art. 69, comma 2, d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, nel senso che l’esonero opera dinamicamente per tutto il periodo di sospensione dell’attività imposta dall’autorità, in ossequio al principio di sinallagmaticità del rapporto concessorio. La proroga tecnica delle concessioni bingo, configurata dall’art. 1, commi 1130-1133, l. n. 178/2020, è illegittima per contrasto con il diritto eurounitario, non rientrando nelle ipotesi di modifica postuma della concessione consentite dall’art. 43 della direttiva n. 23/2014; ne consegue l’obbligo del giudice amministrativo di disapplicare la norma interna e di annullare l’atto applicativo, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di rideterminarsi, con provvedimenti discrezionali anche provvisori, un’indennità a carico dei concessionari parametrata ai fatturati conseguiti, ad esclusione del periodo di chiusura forzata delle sale.
Il Fatto
Due società concessionarie del gioco del bingo impugnavano dinanzi al TAR Lazio la nota prot. 12254/RU del 12 gennaio 2021, con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in attuazione dell’art. 1, commi 1130-1133, l. n. 178/2020, aveva comunicato la proroga del termine per la nuova gara e le modalità di versamento del canone per il periodo gennaio-giugno 2021 e fino al dicembre 2022, richiedendo il pagamento anche per i mesi in cui le sale erano rimaste chiuse per effetto dei provvedimenti emergenziali. Le ricorrenti deducevano la violazione dell’art. 69, comma 2, d.l. n. 18/2020 e, in via derivata, l’illegittimità della norma primaria per contrasto con il diritto eurounitario e con i principi costituzionali, anche in relazione al carattere fisso e non parametrato ai ricavi del canone imposto nel regime di proroga tecnica.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità per asserita natura non provvedimentale dell’atto, rilevando che la nota, pur non discrezionale, incide in modo generalizzato e unilaterale sulla sfera giuridica dei concessionari, configurandosi come atto amministrativo generale adottato in costanza di rapporto concessorio, soggetto alla giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
Nel merito, il Collegio ha accolto il primo motivo richiamando i numerosi precedenti della Sezione del 2023, secondo cui l’art. 69, comma 2, d.l. n. 18/2020 va interpretato nel senso che la non debenza del canone è collegata non già staticamente al solo periodo indicato nel d.p.c.m. dell’8 marzo 2020, bensì dinamicamente a tutto il periodo di sospensione dell’attività imposta dai provvedimenti dell’autorità: la chiusura forzata costituisce un factum principis non imputabile al concessionario, che giustifica l’esonero temporaneo dal canone in applicazione del principio di sinallagmaticità del rapporto concessorio, evitando una locupletazione in favore dell’Amministrazione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto fondata la censura di illegittimità derivata, valorizzando la sentenza della Corte di Giustizia UE del 20 marzo 2025 (cause riunite C-728/22, C-729/22 e C-730/22), secondo cui la proroga tecnica non rientra nelle ipotesi per cui l’art. 43 della direttiva n. 23/2014 autorizza la modifica postuma della concessione, rendendosi necessario un nuovo procedimento selettivo. In applicazione del principio di primazia del diritto eurounitario, il giudice amministrativo è tenuto alla disapplicazione della norma interna contrastante e all’annullamento dell’atto applicativo, come già affermato dalla Sezione nelle sentenze del 2025 in riferimento all’art. 1, comma 96, lett. a), l. n. 207/2024, la cui eadem ratio impone l’estensione delle medesime conclusioni alla proroga di cui alla l. n. 178/2020.
L’annullamento dell’atto non lascia il rapporto privo di regolazione: il Collegio ha precisato che, per il periodo di riapertura delle sale, l’Amministrazione dovrà rideterminarsi, con provvedimenti discrezionali anche provvisori, stabilendo un’indennità a carico dei concessionari che tenga conto dei fatturati conseguiti e dei vantaggi e sacrifici della proroga, in una logica di riequilibrio del rapporto e per il biennio 2021-2022, ad esclusione del periodo di chiusura forzata in cui alcun canone è dovuto.
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Nota della Redazione
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