Porto d’armi: inammissibile l’istanza che ripropone fatti già valutati (TAR Calabria n. 1329 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile l’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile uso caccia che riproponga fatti già oggetto di valutazione in un precedente provvedimento di rigetto divenuto definitivo e non impugnato nei termini. L’amministrazione non è tenuta a rideterminarsi su sollecitazione del privato in assenza di sopravvenienze significative. L’art. 2 della legge n. 241/1990 non impone un obbligo di provvedere in materia di autotutela, che costituisce manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa. Il giudice amministrativo rigetta il ricorso e compensa le spese in assenza di profili di particolare complessità.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato alla Questura di Cosenza istanza per il rilascio del porto d’armi per uso caccia. L’amministrazione aveva dichiarato inammissibile l’istanza, richiamando la vigenza di un precedente provvedimento di rigetto relativo alla medesima richiesta.
Il ricorrente ha impugnato il decreto davanti al TAR Calabria. Ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione dell’art. 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e difetto di motivazione, sostenendo che l’amministrazione non avesse valutato la sussistenza della buona condotta rispetto alle condizioni soggettive del richiedente. La parte resistente ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la documentazione prodotta dal ricorrente — certificato medico, dichiarazione sostitutiva, attestato di idoneità all’esercizio venatorio e diploma di idoneità al maneggio delle armi — e l’ha ritenuta integralmente risalente all’anno 2016. Si tratta degli stessi elementi già sottoposti allo scrutinio dell’amministrazione nel provvedimento di rigetto precedente.
Quel provvedimento non è stato impugnato dal ricorrente nei termini di art. 29 c.p.a. Ha quindi acquisito definitiva stabilità ed è divenuto irretrattabile. Su questa premessa il TAR ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell’istanza, avendo la stessa ad oggetto fatti già valutati e coperti dal precedente provvedimento definitivo.
Il Collegio ha poi respinto l’ulteriore censura relativa al mancato esercizio del potere di rideterminazione. In presenza di una sollecitazione di autotutela, e in assenza di sopravvenienze significative, non sussiste a carico dell’amministrazione alcun obbligo di provvedere ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Il potere di autotutela appartiene alla discrezionalità amministrativa e il privato può avanzare solo mere sollecitazioni prive di valore giuridicamente cogente.
Il TAR richiama sul punto Cons. Stato, Sez. IV, n. 2569 del 2025, che conferma come l’amministrazione non abbia obbligo di pronunciarsi esplicitamente sull’istanza di autotutela. Il ricorso è pertanto rigettato.
Le spese di lite sono state compensate, in ragione dell’assenza di profili di particolare complessità sul piano fattuale e interpretativo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.