Cittadinanza per naturalizzazione: insufficienza reddituale e sindacato estrinseco (TAR Calabria n. 1330 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di cittadinanza italiana per naturalizzazione, la discrezionalità dell’amministrazione si sostanzia in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, da condurre su un complesso di circostanze relative a condizioni lavorative, economiche, familiari e irreprensibilità della condotta. La carenza del requisito reddituale in capo all’istante costituisce causa idonea ex se a giustificare il diniego, dovendo la congruità dei redditi garantire l’autosufficienza economica secondo il parametro dell’art. 3 d.l. n. 382/1989. Il sindacato del giudice amministrativo resta estrinseco e formale: si arresta alla verifica di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità della motivazione, senza sostituirsi alla valutazione dell’amministrazione.

Il Fatto

La ricorrente, di origine straniera, ha impugnato davanti al TAR Calabria il provvedimento con cui la Prefettura di Catanzaro ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. Il diniego si fonda sulla carenza dei requisiti reddituali.

La ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, incentrando le difese sulla asserita inadeguatezza dell’istruttoria in ordine alla propria condizione economica, essendo mantenuta dal padre. Si è costituito il Ministero dell’Interno con memoria di stile. All’udienza del 18 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso muovendo da una ricognizione dei principi consolidati in materia. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 5913 del 2011, il Tribunale ribadisce che il potere valutativo dell’amministrazione si traduce in un apprezzamento di opportunità circa l’integrazione dello straniero nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta.

Il Collegio richiama poi la giurisprudenza secondo cui la concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello giuridico di un processo di integrazione già compiuto, la formalizzazione di una preesistente “cittadinanza sostanziale” (TAR Lazio, Roma, Sez. V, n. 20690 del 2024). Trattandosi di esercizio di potere discrezionale, il sindacato giurisdizionale non può che essere estrinseco: si ferma alla verifica del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della esistenza di una giustificazione motivazionale logica, coerente e ragionevole.

Quanto al requisito economico, il Tribunale richiama TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 1833 del 2015: l’amministrazione può fondare il diniego su una accertata carenza reddituale, dovendo la congruità dei redditi garantire in ogni caso l’autosufficienza economica. Il parametro di riferimento è fissato dall’art. 3 d.l. n. 382 del 1989, confermato dall’art. 2, comma 15, legge n. 549 del 1995, in € 8.263,31 annui, elevato in presenza di coniuge e figli a carico. Tale requisito costituisce un requisito minimo indefettibile, in assenza di particolari benemerenze compensative, e la sua insufficienza basta a giustificare il diniego anche verso un soggetto sotto altri profili ben integrato.

Trasponendo tali canoni al caso concreto, il Collegio ritiene che l’amministrazione abbia valutato la situazione dell’istante in modo corretto e non manifestamente illogico. La ritenuta insussistenza del requisito reddituale è stata verificata sulla scorta di un’adeguata istruttoria eseguita tramite l’Agenzia delle Entrate. Il provvedimento risulta pertanto immune dai vizi dedotti e la domanda di annullamento è respinta. Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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