Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso sul budget sanitario regionale (TAR Lombardia n. 1940 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso quando residui, in capo al ricorrente, un interesse all’accertamento della corretta programmazione sanitaria. La rinuncia del difensore ad alcuni motivi di impugnazione è ammissibile in virtù del principio dispositivo sostanziale e non richiede una specifica dichiarazione di parte, richiesta solo per la rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm.. La cessazione della materia del contendere di cui all’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. presuppone l’integrale soddisfazione della situazione soggettiva azionata e non opera quando permanga una parziale insoddisfazione dell’interesse unitario fatto valere. L’utilizzo del finanziato 2019 come base di calcolo del budget 2020 impone il ricalcolo del budget stesso, rendendo inutile la pronuncia annullatoria.

Il Fatto

La ricorrente, titolare e gestore di due strutture ospedaliere accreditate con il Servizio sanitario regionale e a contratto con l’ATS per l’erogazione di prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale, impugnava la D.G.R. n. XI/2672/2019, le delibere e i contratti provvisori 2020, nonché la D.G.R. n. XI/4049/2020 con motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento e l’accertamento della nullità o inefficacia dei contratti sottoscritti con riserva.

All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 17 maggio 2024 la ricorrente dichiarava che permaneva l’interesse alla decisione unicamente per i motivi XV.2 e XVI, relativi alla storicizzazione nel budget ricovero 2020 dell’abbattimento subito sul finanziato 2019, riconoscendo la sopravvenuta carenza di interesse per gli altri motivi. La causa era quindi trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione della sopravvenienza processuale. La ricorrente aveva richiesto la parziale cessazione della materia del contendere e la parziale improcedibilità; il Tribunale ritiene invece di dover dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse in luogo della cessazione. Il richiamo è all’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che presuppone l’integrale soddisfazione della situazione soggettiva fatta valere in giudizio.

Nel caso concreto, osserva il giudice, residuano profili di contenzioso sugli atti impugnati. Permane perciò una parziale insoddisfazione dell’unitario interesse legittimo azionato, ossia quello alla corretta programmazione dell’attività sanitaria. A sostegno il Collegio richiama la propria giurisprudenza (T.A.R. Milano, Sez. V, 14 dicembre 2023, n. 3041; TAR Lombardia, Milano, sez. V n. 1622/2024).

Quanto alle censure rivolte all’utilizzo del finanziato 2019 come base di riferimento del budget 2020, il Tribunale richiama quanto affermato per l’analoga determinazione riferita al 2022. L’incremento del finanziato 2019, quale termine di relatio formale per la determinazione del budget, impone il ricalcolo del budget stesso nella misura che sarà determinata dalla Regione. Ne deriva l’inutilità della pronuncia annullatoria, poiché una volta caducato il meccanismo di abbattimento il finanziato 2019 deve essere rideterminato in senso incrementale (TAR Lombardia, Milano, sez. V n. 386 e 387/2024; n. 1622/2024).

Anche per il resto il ricorso e i motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Il Tribunale valorizza l’inequivoca dichiarazione della ricorrente e richiama il principio dispositivo sostanziale che ispira il giudizio amministrativo (Cons. Stato, Ad. pl., 5-01-2015, n. 5). È ammissibile la rinuncia del difensore ad uno dei motivi di impugnazione anche in difetto di specifica dichiarazione di parte, poiché tale forma è richiesta solo per la rinuncia al ricorso ex art. 84 cod. proc. amm. (Cons. Stato, Sez. IV, 23 aprile 1999, n. 714; Cons. Stato sez. V n. 3373/2021 e n. 5777/2023).

In definitiva il ricorso e i motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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