Controversie tra Comuni su crediti da convenzioni: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Calabria n. 1327 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative agli accordi tra pubbliche amministrazioni, prevista dall’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2), c.p.a., non si radica automaticamente per il solo fatto che la vicenda involga un accordo ex art. 15 legge n. 241/1990 o una species ex art. 30 d.lgs. n. 267/2000. Occorre verificare, con il criterio del petitum sostanziale, se venga in contestazione l’esercizio di un potere autoritativo ovvero un rapporto ormai paritario collocato a valle dello strumento negoziale. La controversia che abbia a oggetto profili meramente patrimoniali — quale l’esistenza e l’entità di un credito vantato da un ente nei confronti di un altro — appartiene alla cognizione del giudice ordinario. Quanto all’accesso, il sopravvenuto provvedimento espresso che superi il diniego tacito impone l’impugnazione della documentazione ostesa con motivi aggiunti, a pena di improcedibilità dell’actio ad exhibendum.

Il Fatto

Il Comune ricorrente aveva conferito all’Unione dei Comuni la gestione associata di diverse funzioni e servizi: raccolta rifiuti, riscossione tributaria, centrale di committenza. Lamentando inefficienze gestionali e gravi disfunzioni, con propria deliberazione il Comune ha disposto il recesso dall’Unione e da alcune convenzioni, mantenendo quella relativa alla depurazione.

L’Unione, preso atto del recesso, ha quantificato un credito di euro 1.139.182,53 per il periodo 2017-2023, condizionando il recesso dalle convenzioni al suo pagamento. Il Comune ha impugnato la delibera e il diniego tacito formatosi sull’istanza di accesso agli atti posti a base del credito. L’Unione ha eccepito il difetto di giurisdizione e la natura confermativa dell’atto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, con approfondimento proprio della fase di merito e re melius perpensa rispetto alla sommaria valutazione cautelare, ritiene fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sulla domanda di annullamento della delibera. La vicenda involge un accordo tra pubbliche amministrazioni, riconducibile all’art. 15 legge n. 241/1990, con applicazione in via di principio dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2), c.p.a..

Richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 20464 del 2022 e di TAR Lazio n. 305 del 2023, il Tribunale osserva che la devoluzione alla giurisdizione esclusiva va scrutinata con il criterio del petitum sostanziale. La giurisdizione amministrativa si radica solo ove l’amministrazione agisca come autorità, mediante la spendita di poteri amministrativi. Gli accordi tra amministrazioni non valgono a regolare questioni meramente patrimoniali, e la giurisdizione esclusiva è predicabile solo quando la controversia abbia come oggetto immediato l’accordo stesso.

Nel caso concreto, la delibera impugnata ha individuato un debito del Comune per somme anticipate e servizi non pagati, subordinando il recesso al pagamento. La contestazione investe dunque l’esistenza stessa del credito nella fase paritaria del rapporto. Non emergono contestazioni afferenti alla materia dell’esecuzione dell’accordo. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso quanto all’annullamento della delibera, spettando la cognizione al giudice ordinario, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta entro tre mesi dal passaggio in giudicato.

Quanto all’accesso, la domanda è dichiarata improcedibile. Il diniego tacito è stato superato dalla nota con cui l’Unione ha riscontrato l’istanza ostensiva. La lamentata incompletezza della documentazione prodotta non è stata avversata con motivi aggiunti. A ciò consegue l’improcedibilità dell’actio ad exhibendum ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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