Disponibilità aree e requisiti di esecuzione nel criterio premiale di gestione cantiere (Cons. Stato n. 137 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel criterio di valutazione dell’offerta tecnica che premia le soluzioni di gestione logistica del cantiere, la previsione che siano valutate le soluzioni realizzate in aree delle quali il concorrente «può garantire la propria disponibilità» configura un requisito di esecuzione, non un requisito di partecipazione. La lex specialis che non imponga espressamente l’allegazione del titolo di disponibilità non consente di escludere il concorrente per la sola mancanza di tale documentazione. La garanzia espressa dall’offerente vale quale impegno afferente alla fase attuativa del rapporto e integra il contenuto dell’offerta, valutabile dalla stazione appaltante in termini tecnico-discrezionali. Il giudizio di anomalia ha carattere sintetico e globale e richiede motivazione approfondita solo in caso di esito negativo; le censure che oppongono una diversa lettura dei costi non dimostrano la macroscopica irragionevolezza della valutazione amministrativa.
Il Fatto
Un’Autorità di Sistema Portuale indice una gara per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di prolungamento dei moli foranei di un porto. Risulta aggiudicatario un raggruppamento temporaneo; il secondo classificato impugna l’aggiudicazione davanti al TAR Puglia, deducendo la mancata allegazione della documentazione sulla disponibilità dell’area destinata alla produzione dei manufatti in calcestruzzo e sulla fornitura dei materiali lapidei, l’irrealizzabilità dell’offerta per i tempi di trasporto dei tetrapodi e l’anomalia dei costi delle lavorazioni.
Il TAR respinge il ricorso principale e dichiara improcedibile quello incidentale. Il secondo classificato appella, riproponendo i tre gruppi di censure; resistono la stazione appaltante e l’aggiudicatario, che propone appello incidentale.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, il Collegio esamina l’art. 18.1 del disciplinare e l’art. 20 dello stesso, che elenca i contenuti dell’offerta tecnica. La lex specialis non imponeva di allegare il titolo di disponibilità delle aree: si limitava a richiamare la «garanzia di disponibilità» e a collocare l’elemento tra i criteri di attribuzione dei punteggi. Non veniva in rilievo un requisito partecipativo, diversamente dai requisiti tecnico-professionali dell’art. 9.2 del disciplinare, né una prescrizione documentale.
La relazione tecnica dell’aggiudicatario individuava l’area e rappresentava graficamente la disponibilità esclusiva, con l’impegno corrispondente. Ciò esclude l’indeterminatezza dell’offerta e integra le richieste della legge di gara, che contempla un impegno del concorrente quale condizione esecutiva del rapporto. Il Collegio richiama Cons. Stato, V, n. 722 del 2022, Cons. Stato, V, n. 8675 del 2025 e Cons. Stato, n. 8847 del 2024, secondo cui i requisiti di esecuzione sono di regola condizioni per la stipulazione del contratto, pur potendo la legge di gara considerarli elementi dell’offerta o del punteggio premiale.
Né sussiste una dichiarazione fuorviante ex art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36 del 2023: le aree risultano messe a disposizione dalle società aventi la relativa disponibilità, a fronte dell’impegno dell’offerente, e non rileva che siano diverse dalla cooptata indicata in relazione. Irrilevanti, per il Collegio, l’assenza di data certa e il vincolo di destinazione gravante su alcune aree, profili afferenti alla fase esecutiva e non idonei a dimostrare l’irrealizzabilità dell’offerta. Quanto ai materiali lapidei, l’offerta richiama le dichiarazioni di disponibilità delle cave, poi prodotte in giudizio quali documenti di supporto, con richiamo a Cons. Stato, III, n. 975 del 2017.
Sul secondo motivo, la relazione tecnica prevedeva due unità navali per il trasporto dei tetrapodi, in termini alternativi o congiunti. La messa a disposizione di entrambe è sufficiente a superare le critiche; l’eventuale omissione dei costi della seconda unità attiene alla sostenibilità economica, non all’impegno assunto.
Sul terzo motivo, il Collegio ribadisce che il giudizio di anomalia è rimesso a valutazione tecnico-discrezionale, insindacabile salvo manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, richiamando tra le altre Cons. Stato, V, n. 9854 del 2023 e Cons. Stato, V, n. 4731 del 2023. L’amministrazione ha dato conto del calcolo sulla distanza di 90 miglia, dell’incremento cautelativo del 50% per le condizioni meteo e della coerenza del tempo complessivo; le censure oppongono solo una diversa valutazione. L’appello principale è respinto; l’appello incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; spese compensate.
Nota della Redazione
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