Riparto onere probatorio e misure cautelari personali: densità motivazionale richiesta nelle impugnazioni (Cass. pen. Sez. 7 n. 19460 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, nel dedurre il vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non si confronti specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una diversa valutazione delle risultanze processuali. Il giudice di legittimità non può essere investito di una rivalutazione del merito, e il controllo demandatogli è circoscritto alla verifica della tenuta logica e della completezza del percorso argomentativo. In materia di attenuante della lieve entità del fatto, la valutazione deve essere complessiva, non potendosi fondare esclusivamente sull’esiguità del danno economico, ma dovendo considerare la condotta nella sua interezza, secondo i criteri desumibili dagli artt. 133 cod. pen. e 62-bis cod. pen.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato dal Tribunale di Modena per i reati di furto semplice e di furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625, comma 7, cod. pen., vedeva confermata la propria responsabilità in grado di appello. La Corte di merito, con sentenza del 06/05/2025, respingeva i motivi di gravame, ritenendo la responsabilità penale dell’imputato adeguatamente provata e la motivazione della decisione di primo grado immune da vizi logici. Avverso tale pronuncia, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato i motivi di ricorso, dichiarandoli infondati. Con riguardo al primo motivo, relativo alla dedotta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché all’erronea applicazione delle norme sul giudizio di responsabilità, la Corte ha rilevato come il ricorrente non avesse individuato specifiche lacune argomentative, ma avesse piuttosto sollecitato una rilettura del compendio probatorio. Tale doglianza, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non è deducibile in sede di legittimità, poiché il controllo demandato alla Cassazione è limitato alla sola verifica della congruità e della logicità della motivazione, non già alla sua condivisione sostanziale.
Quanto al secondo motivo, concernente il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62-bis cod. pen., la Corte ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite (Rv. 287095), secondo cui il giudizio sulla lievità del fatto deve essere effettuato con una valutazione globale e complessiva della condotta, che non può limitarsi alla considerazione del solo dato economico del danno cagionato. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente escluso l’attenuante, avendo valutato la condotta nella sua interezza, e la motivazione resa era idonea a superare il vaglio di legittimità.
La manifesta infondatezza dei motivi ha comportato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62-bis c.p. – Circostanze attenuanti generiche
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 624 c.p. – Furto
- Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso