Continuazione con pena pecuniaria: aumento per ragguaglio (Cass. pen. Sez. III n. 22982 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee, sia nel genere sia nella specie, per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l’aumento di pena per il reato “satellite” va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per “moltiplicazione”, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato satellite. Se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con la sola pena pecuniaria, saranno aumentate entrambe le pene previste per il primo reato, con ragguaglio a pena pecuniaria dell’aumento della pena detentiva ai sensi dell’art. 135 cod. pen. È inammissibile il ricorso che censuri l’aumento così determinato e che non si confronti con il doppio accertamento conforme di merito.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 4 febbraio 2026, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Lamezia Terme nei confronti dell’imputato, titolare di un’azienda agricola, per i reati di cui all’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 e all’art. 734 cod. pen. Il giudice di primo grado, riconosciuto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il reato paesaggistico, aveva aumentato la pena detentiva e pecuniaria per il reato satellite di venti giorni di arresto e una somma di multa, operando il ragguaglio della pena detentiva in pecuniaria.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, l’erronea applicazione della legge penale, per avere il giudice aumentato la pena detentiva in relazione a una contravvenzione punita con la sola ammenda, e, con il secondo motivo, il vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo. Il giudice di merito ha correttamente applicato il dictum delle Sezioni Unite n. 40983 del 21 giugno 2018, secondo cui, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee e legati dal vincolo della continuazione, l’aumento per il reato satellite segue il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione, nel rispetto del genere della pena prevista per il reato satellite e del principio di legalità.
Ne deriva che, quando il reato più grave è punito con pena congiunta e quello satellite con la sola pena pecuniaria, l’aumento della pena detentiva del reato più grave deve essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 cod. pen., con la conseguenza che entrambe le pene del reato più grave vengono incrementate.
La Corte ha verificato l’applicazione concreta del principio. Il Tribunale ha determinato la pena base, l’ha ridotta per le circostanze attenuanti generiche e l’ha aumentata per la continuazione di venti giorni di arresto e della corrispondente somma di ammenda, operando il ragguaglio della pena detentiva in pecuniaria nella misura indicata. La pena finale risulta così il frutto della corretta applicazione dei principi richiamati.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Il ricorrente non si confronta con la motivazione che, sulla base di un doppio accertamento conforme, ha ritenuto la responsabilità per avere realizzato una nuova pista di esbosco in area sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza della prescritta autorizzazione, alterando le bellezze naturali dei luoghi. La motivazione, fondata sugli elementi probatori, non presenta profili di illogicità e non è censurabile in sede di legittimità.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
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Nota della Redazione
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