Il piano paesaggistico prevale sulla lottizzazione (TAR Puglia n. 955 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il piano di lottizzazione approvato dopo l’entrata in vigore del PPTR e non sottoposto, in sede di approvazione, alla valutazione di compatibilità paesaggistica non integra la fattispecie della norma transitoria di cui all’art. 106, co. 1, delle NTA, con la conseguenza che il vaglio paesaggistico va compiuto in occasione dell’esame dell’istanza di rilascio del titolo edilizio. La prevalenza delle prescrizioni del piano paesaggistico sugli strumenti urbanistici comunali, sancita dall’art. 145, co. 3, d.lgs. 42/2004, impedisce di attribuire al piano attuativo un effetto abilitativo rispetto a profili non vagliati. Resta tuttavia esclusa dal vincolo di inedificabilità assoluta la porzione di area classificata zona omogenea B prima del 6 settembre 1985, in applicazione dell’art. 142, co. 2, lett. a), d.lgs. 42/2004, ferma restando la verifica in concreto della coerenza paesaggistica dell’intervento.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un terreno in fascia costiera nel Comune di Torricella, classificato in parte in zona Btc e in parte in zona Ctc, aveva ottenuto nel 2016 l’approvazione di un piano di lottizzazione convenzionata e nel 2022 presentava istanza di permesso di costruire per un complesso residenziale di 34 appartamenti.
Un primo diniego veniva annullato dal TAR con sentenza n. 303/2023, per l’illegittima disapplicazione del piano attuativo. Riavviata l’istruttoria, l’Unione dei Comuni negava l’autorizzazione paesaggistica in ragione dell’art. 45 delle NTA del PPTR e il Comune negava per relationem il permesso di costruire. Da qui il ricorso, con impugnazione subordinata delle previsioni del piano paesaggistico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso. Il primo motivo, nella parte in cui contesta l’assoggettamento dell’istanza al vaglio paesaggistico, è infondato. La norma transitoria dell’art. 106, co. 1, delle NTA presuppone piani attuativi approvati o muniti del parere ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P: nel caso di specie il piano è stato approvato nel 2016, dopo l’entrata in vigore del PPTR, e nessun parere risulta acquisito.
Il piano di lottizzazione, osserva il TAR, non è idoneo a prevalere sulla disciplina paesaggistica. L’art. 145, co. 3, d.lgs. 42/2004 e l’art. 105 delle NTA del PPTR sanciscono la prevalenza delle prescrizioni del piano sugli strumenti urbanistici comunali. Il piano attuativo assume efficacia abilitativa solo per i profili effettivamente vagliati: se la valutazione paesaggistica manca, essa va compiuta in sede di rilascio del titolo edilizio, secondo il principio espresso da TAR Brescia, Sez. II, sent. n. 150 del 12 febbraio 2021.
Non soccorre l’esenzione invocata con riferimento ai “territori costruiti”. L’art. 96, co. 1, lett. d), delle NTA la subordina all’adeguamento dello strumento urbanistico generale al PPTR entro il termine dell’art. 97, spirato senza che l’adeguamento sia intervenuto.
È invece fondata la censura relativa alla porzione di terreno classificata zona B già nel Piano di Fabbricazione del 1976. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 6316 del 28 giugno 2023 e afferma che l’art. 142, co. 2, lett. a), d.lgs. 42/2004 sottrae tali aree all’applicazione meccanica del sistema del PPTR, pur restando soggette ad autorizzazione paesaggistica. Il diniego non poteva quindi fondarsi sull’inedificabilità assoluta per l’intera area, né opporre l’unitarietà dell’intervento a fronte di un progetto non funzionale a un’unica struttura.
Infondati il secondo e il terzo motivo: la sentenza n. 303/2023 non ha vagliato il contenuto del piano né la compatibilità paesaggistica, e l’art. 142, co. 2, lett. c), d.lgs. 42/2004 presuppone Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici al 6 settembre 1985. Infondata, infine, la censura subordinata di illegittimità del PPTR, non ravvisandosi scelte manifestamente irragionevoli.
Nota della Redazione
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