Vincolo dei 150 metri dalla battigia e condono edilizio in zona vincolata (TAR Sicilia n. 3339 del 10.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di inedificabilità della fascia di 150 metri dalla battigia, sancito dall’art. 15, comma 1, lett. a), della legge reg. Sic. n. 78/1976, non costituisce mero indirizzo di pianificazione urbanistica, ma opera ab initio come limite assoluto direttamente ed immediatamente efficace anche nei confronti dei privati in sede di edificazione. L’art. 2, comma 3, della legge reg. Sic. n. 15/1991 ha natura interpretativa e, dunque, efficacia retroattiva, confermando l’operatività del vincolo sin dall’entrata in vigore della legge regionale del 1976. Ne consegue che le costruzioni realizzate in violazione di tale fascia sono insuscettibili di sanatoria, tanto straordinaria quanto ordinaria. Il silenzio assenso sull’istanza di condono non si perfeziona per il solo decorso del termine, ma richiede la sussistenza di tutti i presupposti sostanziali; in area sottoposta a vincolo è necessario il parere favorevole dell’autorità preposta. Grava infine sul privato l’onere della prova in ordine all’epoca di realizzazione dell’abuso e al rispetto del vincolo, non assolvibile mediante mere dichiarazioni sostitutive.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, la nota con cui il Comune ha rigettato la propria istanza di condono edilizio relativa a un manufatto asseritamente ultimato nel 1973, oltre il limite dei 150 metri dalla battigia. Il provvedimento richiamava un preavviso di rigetto che il ricorrente assumeva di non aver mai ricevuto. Il Comune si è costituito deducendo l’avvenuta notifica del preavviso e la sussistenza di un vincolo archeologico sull’area, con parere sfavorevole della Soprintendenza.

Il ricorrente ha articolato quattro motivi: violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990; inapplicabilità ai privati del vincolo dei 150 metri; avvenuta formazione del silenzio assenso ex art. 35 della legge regionale n. 37/1985; violazione del vincolo dipendente da erosione della costa e incolpevole ritardo dell’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il primo motivo rilevando che l’atto impugnato ha natura di atto vincolato e che il ricorrente non ha contestato l’assunto secondo cui l’area è gravata da vincolo archeologico, risultando irrilevante il livello di tutela invocato.

Sul secondo motivo, il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’art. 15, comma 1, lett. a), della legge reg. Sic. n. 78/1976 è norma immediatamente applicabile ai privati. L’art. 23, comma 10, della legge regionale n. 37/1985 esclude dalla sanatoria le costruzioni eseguite in violazione di tale previsione, salvo quelle iniziate prima dell’entrata in vigore della legge e completate entro il 31 dicembre 1976. L’art. 2, comma 3, della legge regionale n. 15/1991 ha poi chiarito la diretta efficacia del precetto verso i privati, con valore interpretativo e portata retroattiva.

Il Collegio prende atto dell’ordinanza del C.G.A.R.S. n. 348 del 2024, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale sull’art. 2, comma 3, citato, ma dichiara di non condividerne il dubbio, confermando l’interpretazione consolidata: il vincolo di inedificabilità opera direttamente verso i privati sin dal 1976.

Il terzo motivo è infondato perché il silenzio assenso ex art. 35 della legge regionale n. 37/1985 non dipende dal solo decorso del tempo, ma richiede tutti i presupposti normativi. Nella specie manca il parere favorevole della Soprintendenza, che ha espresso avviso sfavorevole, richiamato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5606 del 2024.

Il quarto motivo è respinto sul rilievo che l’onere della prova dell’epoca di realizzazione e del rispetto del vincolo grava sul privato e non può essere assolto con mere dichiarazioni sostitutive; il mero decorso del tempo, inoltre, non esaurisce il potere dell’amministrazione. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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