Mantenimento annuale dei manufatti balneari e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Puglia n. 1441 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il titolare di concessione demaniale marittima per attività turistico-ricreative può mantenere installati i manufatti amovibili di cui all’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001 anche nel periodo di sospensione stagionale dell’esercizio, in vigenza del titolo e con corresponsione del canone, fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive. La facoltà deriva direttamente dall’art. 3, comma 3-bis, legge n. 118/2022, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), d.l. n. 131/2024, come modificato dalla legge di conversione n. 166/2024, e prescinde dall’acquisizione di atti di assenso dell’amministrazione. La clausola di salvezza concerne i soli provvedimenti di demolizione già adottati ed eseguiti, o rispetto ai quali l’interessato abbia prestato acquiescenza. Ne consegue il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso avverso il diniego paesaggistico e l’ordine di rimozione, con declaratoria di improcedibilità.

Il Fatto

La società ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima relativa a un’area costiera ove gestisce uno stabilimento balneare, le cui strutture sono autorizzate con il vincolo della stagionalità. Il Comune ha rigettato la domanda di autorizzazione paesaggistica annuale per il mantenimento del chiosco-bar e dei servizi igienici, sulla base di un parere della Commissione Locale per il Paesaggio e di un parere della Soprintendenza. Con un secondo provvedimento ha ingiunto la rimozione dei manufatti presenti sull’area in concessione, entro un termine perentorio.

La società ha impugnato entrambi gli atti davanti al TAR, ottenendo la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento demolitorio. All’udienza pubblica il difensore ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, sopravvenuta per effetto di una modifica normativa intervenuta nelle more del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la propria recente decisione assunta in fattispecie analoga e ne recepisce integralmente le argomentazioni. Il punto di partenza è l’art. 1, comma 1, lett. a), d.l. n. 131/2024, come modificato dalla legge di conversione n. 166/2024, che con decorrenza dal 15.11.2024 ha inserito nell’art. 3, legge n. 118/2022 il comma 3-bis. La norma consente ai titolari di concessioni demaniali marittime di mantenere installati i manufatti amovibili anche nel periodo di sospensione stagionale, in vigenza del titolo e ferma la corresponsione del canone, fino all’aggiudicazione delle procedure selettive.

Dalla lettera e dalla ratio della disposizione il TAR ricava che il legislatore ha inteso autorizzare gli attuali gestori al mantenimento annuale delle strutture, pur quando l’uso sia sottoposto a vincolo di stagionalità. L’esercizio della facoltà prescinde da appositi atti di assenso dell’amministrazione: diversamente opinando, la norma sarebbe priva di reale contenuto dispositivo e si limiterebbe a confermare un potere già attribuito dagli strumenti vigenti.

Il Collegio affronta poi la clausola di salvezza dei provvedimenti di demolizione adottati prima dell’entrata in vigore della disposizione. Essa non opera nella specie, perché gli effetti dell’ingiunzione ripristinatoria erano stati sospesi in via cautelare prima dell’entrata in vigore della legge di conversione: il provvedimento non ha quindi prodotto l’effetto inibitorio richiamato dall’ultimo periodo del comma 3-bis. La salvezza riguarda, secondo il TAR, i soli provvedimenti già adottati ed eseguiti, o rispetto ai quali l’interessato abbia prestato acquiescenza: una lettura diversa creerebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra concessionari in identica situazione di fatto e di diritto, incisi o meno da un provvedimento repressivo per ragioni contingenti.

Allo stato, dunque, la ricorrente deve ritenersi abilitata ex lege al mantenimento annuale delle strutture. Ciò giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse al rispettivo accoglimento. La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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