Inoppugnabilità degli atti presupposti revocati e ordine di demolizione tardivo (TAR Lazio n. 779 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela degli atti amministrativi presupposti ne determina la caducazione degli effetti e fa venir meno l’inoppugnabilità che, in via di principio, preclude la contestazione dell’atto presupponente da parte del destinatario dell’atto successivo. L’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata ai presupposti di fatto e di diritto, non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse, né la sua validità è inficiata dal decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso. La valutazione circa la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria, ai sensi dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001, appartiene alla fase esecutiva, autonoma e successiva rispetto all’ordine di demolizione, e non rileva ai fini della legittimità di quest’ultimo. I vizi del procedimento, nei provvedimenti vincolati di repressione degli abusi edilizi, restano di regola irrilevanti ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990.
Il Fatto
La ricorrente, destinataria di un provvedimento dirigenziale con cui il Comune revocava precedenti ordinanze di demolizione e ordinava la predisposizione di un nuovo atto ingiuntivo di demolizione, impugnava tale atto con ricorso principale. La notificazione era avvenuta con le modalità dell’art. 140 cod. proc. amm., mediante avviso di deposito presso la casa comunale.
A quella sollecitazione seguiva l’adozione della successiva ordinanza di demolizione, gravata con ricorso per motivi aggiunti. La ricorrente lamentava la tardività dell’adozione, il dedotto pericolo per la staticità della parte regolare dell’immobile, la mancata valutazione di un’ipotesi sanante e l’assenza di un termine per controdedurre. Il Comune si costituiva tardivamente e, solo in sede di discussione orale, eccepiva l’inammissibilità dei motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara inammissibile per carenza d’interesse il ricorso principale. Il provvedimento impugnato, da un lato, produceva effetti esclusivamente favorevoli per la ricorrente, disponendo la revoca delle precedenti ordinanze; dall’altro, si limitava a prevedere un’attività meramente futura degli uffici comunali. Manca dunque la lesività immediata e attuale necessaria a fondare l’interesse a ricorrere.
Non è invece fondata l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti. L’ordinanza di demolizione richiamava espressamente gli atti presupposti, la cui inoppugnabilità avrebbe precluso la contestazione. Tuttavia quegli atti erano stati revocati in autotutela dallo stesso Comune: è stato quindi il convenuto, per fatto proprio, a consentire alla ricorrente di contestare l’ordinanza successiva, non più impedita da provvedimenti un tempo divenuti inoppugnabili.
Nel merito, la tardività dell’adozione non incide sulla validità dell’ordinanza di demolizione. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 9 del 17 ottobre 2017, il Collegio ribadisce che il provvedimento non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse e che il principio non ammette deroghe nemmeno quando l’ingiunzione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso.
Quanto al dedotto pericolo per la staticità, la ricorrente confonde due piani distinti: la legittimità dell’ordine demolitorio e la sua concreta esecuzione. I problemi attuativi non refluiscono sulla legittimità del provvedimento. La sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria, ai sensi dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001, va valutata nella fase esecutiva, autonoma e successiva, come affermato dal Cons. Stato, Sez. II, n. 774 del 2026.
Le censure sull’intervento sanante sono in parte infondate, essendo stata la sanatoria espressamente esclusa, e in parte incomprensibili. I vizi procedimentali lamentati, oltre a essere irrilevanti ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990 per i provvedimenti vincolati, devono tener conto che il provvedimento ha assolto a funzioni analoghe a quelle degli artt. 7 e 10-bis legge n. 241/1990, escludendo un interesse meramente formale a lamentarne la violazione.
Nota della Redazione
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