Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nell’ottemperanza dopo il pagamento delle spese (TAR Veneto n. 1623 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione del giudizio di ottemperanza per cessazione della materia del contendere, conseguente all’avvenuto pagamento delle somme dovute in pendenza del ricorso, non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale. Tale criterio impone di valutare l’esito complessivo della vicenda, tenendo conto che la pretesa è stata soddisfatta solo dopo l’instaurazione del giudizio. La liquidazione delle spese può essere tuttavia ridotta alla misura della metà, con compensazione della restante parte, quando la definizione della vertenza sia avvenuta in via amministrativa e non per effetto di una pronuncia nel merito.
Il Fatto
Un avvocato, difesosi in proprio, agiva in ottemperanza avverso il silenzio dell’Amministrazione, rimasta inerte dopo due sentenze del giudice del lavoro che l’avevano condannata al pagamento delle spese legali, liquidate con distrazione in suo favore quale procuratore antistatario. Il ricorso investiva esclusivamente il capo relativo alla refusione delle spese di lite.
Nelle more del giudizio, il ricorrente dichiarava di aver ricevuto il pagamento delle somme vantate, chiedendo comunque la vittoria delle spese del giudizio di ottemperanza, sul rilievo che l’adempimento era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. L’Amministrazione, costituitasi, dava atto della circostanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, essendo stata soddisfatta la pretesa creditoria del ricorrente, il giudizio di ottemperanza poteva essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, il TAR ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, affermando che l’Amministrazione è tenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, ancorché la vertenza si sia definita in via amministrativa. Tale conclusione si giustifica perché il pagamento è intervenuto solo in pendenza del ricorso, sicché la resistenza dell’Amministrazione ha reso necessario l’intervento del giudice.
Tuttavia, in ragione della definizione della vertenza in via amministrativa, il Collegio ha ridotto la condanna alla misura della metà delle spese, disponendo la compensazione per la restante parte. Il principio richiamato è quello dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che consente al giudice di provvedere sulle spese anche quando dichiara cessata la materia del contendere, nonché dell’art. 114 cod. proc. amm. in tema di rito dell’ottemperanza.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere e condannato il Ministero al pagamento della metà delle spese processuali, liquidate in misura ridotta, oltre al rimborso del contributo unificato, compensando la restante metà.
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Nota della Redazione
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