Preavviso di rigetto è barriera procedimentale ultima per motivi ostativi (Cons. Stato n. 7414 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di integrazioni istruttoria ex art. 27-bis, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 non costituisce preclusione procedimentale rispetto alle ragioni ostative che l’amministrazione può opporre al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale. La barriera procedimentale ultima per l’enunciazione delle circostanze impeditive all’accoglimento dell’istanza è la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990, il quale consente al provvedimento finale di fondarsi su ragioni giustificatrici diverse solo se conseguenti alle osservazioni del privato. La norma attributiva del potere di conduzione del procedimento conferisce all’amministrazione ampio margine di apprezzamento anche sull’an e sul quantum della sospensione dei termini. Il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica è di tipo funzionale, incentrato sui principi di ragionevolezza e proporzionalità, e richiede che il ricorrente contesti ab intrinseco l’attendibilità tecnico-scientifica della valutazione.
Il Fatto
La società appellante gestisce una discarica per rifiuti speciali non pericolosi in forza di autorizzazione integrata ambientale e ha chiesto l’avvio del procedimento autorizzatorio unico regionale con valutazione di impatto ambientale per un progetto di ampliamento. L’Arpa ha dapprima concesso una sola sospensione dei termini per le integrazioni documentali, respingendo l’ulteriore proroga richiesta; ha poi comunicato i motivi ostativi al rilascio del titolo, concedendo un termine ridotto per le osservazioni difensive. La conferenza di servizi decisoria si è conclusa con diniego di compatibilità ambientale e la Giunta regionale ha adottato il PAUR negativo.
La società ha impugnato gli atti dinanzi al TAR Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, che ha riunito i ricorsi, dichiarato inammissibili per difetto di interesse quelli relativi agli atti endoprocedimentali e in parte inammissibile e in parte respinto quello avverso il diniego, con condanna alle spese. Propone appello con sei motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul primo, relativo alla mancata concessione delle proroghe, rileva che l’art. 27-bis, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 assegna all’amministrazione un ampio margine di apprezzamento, finanche sull’an della sospensione, e che non sono allegati elementi concreti a sostegno dell’arbitrarietà o della parzialità dell’istruttoria. La Regione è tenuta a intervenire, ai sensi dell’art. 19, comma 6, legge regionale n. 14/2018, in caso di vizi procedimentali, non già per il solo mancato accoglimento di un’istanza di proroga.
Sul secondo motivo, la Corte esclude che la richiesta di integrazioni operi come preclusione rispetto ai motivi di diniego. L’affermazione del TAR è corretta in diritto: la richiesta concerne gli aspetti lacunosi del progetto e non deve enunciare le ragioni ostative, che trovano sede nel preavviso di rigetto. L’art. 10-bis legge n. 241/1990 costituisce la barriera procedimentale ultima, salvo il caso in cui le ragioni siano conseguenza delle osservazioni. Le censure sulla viabilità, sulle acque sotterranee e sul biogas sono inoltre smentite dal contenuto della richiesta di integrazioni e del preavviso.
Sul terzo motivo, relativo alla viabilità, il Collegio richiama i canoni del sindacato sulla discrezionalità tecnica enunciati dalla Adunanza plenaria n. 5 del 2023 e dalla Adunanza plenaria n. 16 del 2025: il giudice verifica logicità, coerenza e completezza della valutazione, ma l’interessato ha l’onere di contestare seriamente l’attendibilità tecnico-scientifica. Le doglianze dell’appellante si risolvono in opinioni divergenti e non coprono il novero delle criticità opposte, che restano inammissibili nella parte non censurata.
Sul quarto motivo, il Collegio ritiene corretto il ragionamento del TAR: la Regione ha negato la compatibilità in ragione del procedimento ex art. 242 d.lgs. n. 152/2006, in corso e con elementi conoscitivi in divenire, per superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione. La non irragionevolezza del diniego discende dalla possibile necessità di misure di ripristino ambientale da accertare in altra sede.
Sul quinto, la Corte ribadisce che le affermazioni della società sul biogas infratelo non danno conto degli elementi di prova contrari; nessuna contraddittorietà sussiste con la precedente autorizzazione, poiché consentire la chiusura è ontologicamente diverso dal consentire un ampliamento nella consapevolezza della problematica. Sul sesto, il PAUR non deve indicare le matrici ambientali potenzialmente compromesse e, quanto ai pareri, l’art. 14-ter, comma 7, legge n. 241/1990 impone il criterio delle posizioni prevalenti, non quello maggioritario. L’appello è respinto.
Nota della Redazione
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