Indennità paesaggistica e condono: natura riparatoria e dies a quo della pretesa (C.G.A.R.S. n. 257 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità prevista dall’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004 costituisce sanzione amministrativa riparatoria, alternativa alla riduzione in pristino nei tassativi casi di accertamento postumo della compatibilità paesaggistica. Essa partecipa della medesima natura di ricomposizione della legalità violata propria della misura reale, a prescindere dall’effettiva produzione di un danno ambientale, che opera come mero criterio di commisurazione. Ne deriva l’inapplicabilità della legge n. 689/1981, ivi compreso il termine dell’art. 28. Qualora la vicenda si inserisca in un procedimento condonistico, la pretesa pecuniaria è esigibile solo dal rilascio del titolo edilizio in sanatoria, momento in cui cessa la permanenza dell’illecito paesaggistico e sorge la certezza del diritto del privato a conservare il bene.

Il Fatto

L’appellante è proprietaria di un fabbricato realizzato tra il 1972 e il 1977 in assenza di titolo autorizzativo e di parere della Soprintendenza, in area interamente vincolata ai sensi della legge n. 1497/1939. Presentata istanza di sanatoria ai sensi della legge regionale n. 7/1980 e poi domanda di condono ex legge regionale n. 37/1985, il procedimento si concludeva con il rilascio della determinazione comunale in sanatoria.

Oltre trent’anni dopo, il Dipartimento dei Beni Culturali comunicava l’avvenuta redazione della perizia di stima e, con decreto dirigenziale, irrogava la sanzione pecuniaria di euro 41.339,45 ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004. Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, rigettava il ricorso, ritenendo non maturata la prescrizione, vigente la norma applicata e corretto il calcolo. L’appellante proponeva appello avverso tale decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità dell’appello, avendo l’istante precisato i due motivi avverso la sentenza di primo grado. Nel merito, la prima censura è infondata: non ricorre applicazione retroattiva di una sanzione sopravvenuta, dovendosi seguire la qualificazione data dalla Corte cost. n. 19 del 2024 in termini di “sanzione amministrativa riparatoria”. Il giudice delle leggi ha ricostruito la disciplina dell’art. 167 cod. beni culturali precisando che, dopo la novella del 2006, l’amministrazione non sceglie più tra ripristino e somma di denaro, ma applica la misura reale, salvi i casi tassativi del comma 4 in cui la compatibilità paesaggistica è accertata dopo la realizzazione delle opere.

In tali ipotesi il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito, determinata previa perizia di stima. La sentenza chiarisce che la sanzione riparatoria è alternativa alla riduzione in pristino e partecipa della medesima natura di ricomposizione della legalità violata, a prescindere dall’effettiva produzione del danno. Il Collegio richiama la Adunanza Plenaria n. 20 del 1999: la vicenda condonistica impone l’applicazione del regime speciale, dovendosi tener conto della norma vigente al momento in cui la funzione si esplica, secondo il principio del tempus regit actum.

Sul versante della prescrizione, il C.G.A.R.S. richiama la propria sentenza n. 95 del 9 febbraio 2021, secondo cui l’indennità paesaggistica va ascritta alle sanzioni amministrative ripristinatorie e non afflittive, con conseguente inapplicabilità della legge n. 689/1981. La pretesa pecuniaria non è esigibile fino al rilascio del permesso di costruire in sanatoria: solo da tale provvedimento comunale decorre il termine prescrizionale, in armonia con l’art. 2935 cod. civ. Il motivo sulla prescrizione non è però riprodotto in appello e resta fuori dal perimetro del giudizio.

Quanto alla quantificazione, la Corte dissente dal primo giudice sulla ritenuta tardività delle censure, poiché la contestazione era già contenuta nel ricorso e la precisazione in memoria non amplia il thema decidendum. Gli atti endoprocedimentali riverberano nella motivazione dell’atto e possono essere censurati sotto il profilo dell’erroneità della motivazione. Nel merito, le conclusioni del perito di parte non sono condivisibili: la nota della Soprintendenza faceva salva espressamente l'”eccezione di alcuni lavori”, onde la sanzione non può essere esclusa per tutto il pregresso. Non è dimostrata la sussumibilità a parametro del fabbricato fronteggiante, mancando elementi di uguaglianza delle fattispecie.

La censura sull’errore di calcolo è parimenti infondata: il costo di demolizione e di messa in pristino va sommato, non moltiplicato, per il coefficiente correttivo, in conformità alla finalità incrementale di quest’ultimo, come desumibile dall’art. 1, comma 37, della legge n. 308/2004 e dal d.m. 26 settembre 1997. L’appello è dunque respinto, con compensazione delle spese in considerazione della particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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