Carenza di interesse ad agire se beneficio liquidato prima del ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 259 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti l’interesse ad agire, richiesto dall’art. 100 c.p.c. per effetto del richiamo contenuto nell’art. 7, comma 2, c.g.c., consiste nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l’intervento del giudice, a fronte di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica. Non basta un interesse astratto alla corretta soluzione di una questione giuridica: occorre un riflesso pratico. La sua assenza è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Pertanto è inammissibile il ricorso con cui il pensionato chieda l’accertamento del diritto agli assegni per il nucleo familiare quando l’INPS abbia già concesso e liquidato il beneficio, con decorrenza e arretrati, prima del deposito del ricorso.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di pensione di reversibilità e riconosciuta invalida al 100%, aveva presentato in data 19.04.2021 domanda all’INPS per ottenere gli assegni per il nucleo familiare in favore di un nucleo composto da una sola persona, allegando il requisito reddituale e l’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro. L’Istituto non aveva disposto la visita medica nei termini del procedimento amministrativo.

Dopo un ricorso al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, dichiaratosi incompetente, la ricorrente ha adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto agli ANF, con decorrenza dalla domanda o dal quinquennio anteriore, oltre interessi e rivalutazione, e in via istruttoria una consulenza medico-legale. Costituendosi, l’INPS ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, allegando di avere liquidato il beneficio e pagato gli arretrati.

La Motivazione della Corte

Il giudice affronta in via preliminare, rilevandola d’ufficio, la questione della mancanza di interesse ad agire al momento della proposizione del ricorso. L’INPS aveva dedotto di avere concesso e liquidato il beneficio prima del deposito del ricorso, e la circostanza non era stata contestata dalla ricorrente.

Richiamato l’art. 100 c.p.c., applicabile al processo contabile per effetto dell’art. 7, comma 2, c.g.c., la Corte ricostruisce il requisito come esigenza di un risultato utile e non altrimenti ottenibile, con lesione concreta e attuale. Il mero interesse astratto a una più corretta soluzione della questione giuridica non è sufficiente: serve un riflesso pratico, secondo l’insegnamento di Cass. civ. n. 24434/2007 e Cass. civ. n. 5593/1999, richiamati nel testo.

La Corte sottolinea che l’assenza di interesse è rilevabile in ogni stato e grado, perché la norma blocca l’esercitabilità dell’azione quando la parte attrice non conseguirebbe alcun vantaggio dalla sentenza di accoglimento. Il riferimento è alle pronunce della Sezione giurisdizionale regionale n. 546/2018 e n. 575/2020.

Nel caso concreto la domanda verteva sull’accertamento del diritto all’ANF con decorrenza dal quinquennio antecedente la domanda amministrativa. L’INPS ha provato di avere concesso il beneficio con lotto di lavorazione del 19.12.2022, con decorrenza dal 01.08.2020, e di avere pagato gli arretrati nella rata di marzo 2023. Già prima del deposito del ricorso, avvenuto il 7 febbraio 2024, la ricorrente aveva dunque ottenuto quanto richiesto.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire. La decisione su questione preliminare comporta, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione integrale delle spese di lite; nulla sulle spese di giustizia, in ragione del principio di gratuità del giudizio pensionistico previsto dall’art. 10 legge n. 533/1973.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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