Il preavviso di rigetto è inutile quando il diniego è atto vincolato (Cons. Stato n. 3222 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non è dovuto quando il provvedimento finale si configuri come atto in concreto dovuto e vincolato, poiché in tal caso l’apporto procedimentale del privato non avrebbe potuto mutare l’esito del procedimento. Nei procedimenti di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinati dal d.lgs. n. 206/2007, la comparazione tra il percorso formativo estero e quello italiano è espressione di discrezionalità tecnica riservata all’amministrazione, il cui giudizio di non equivalenza, se analiticamente motivato, non è sindacabile nel merito dal giudice. La violazione delle garanzie partecipative rileva solo se la comunicazione omessa sia stata idonea a incidere sulla determinazione finale.

Il Fatto

La ricorrente aveva chiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento del titolo di insegnante specializzato sul sostegno conseguito in Romania, al termine di corsi universitari presso un ateneo locale. L’amministrazione aveva respinto l’istanza, ritenendo incolmabili le differenze tra il percorso formativo rumeno e quello previsto in Italia dal DM 30 settembre 2011.

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 10675/2025, aveva accolto il ricorso sul rilievo assorbente della mancata comunicazione del preavviso di rigetto, ritenendo lese le garanzie partecipative, e aveva assorbito gli ulteriori motivi. Il Ministero ha proposto appello, sostenendo la prevalenza della disciplina speciale del d.lgs. n. 206/2007 e l’irrilevanza dell’omesso preavviso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la riproposizione dei motivi di primo grado da parte dell’appellata e la dichiara tardiva. L’art. 101, secondo comma, cod. proc. amm. impone l’onere di riproposizione entro il termine per la costituzione in giudizio, a pena di decadenza: nel caso concreto i sessanta giorni decorrevano dalla notifica dell’appello, avvenuta il 19 giugno 2025, mentre la memoria è stata depositata il 27 febbraio 2026. I motivi sono comunque ritenuti infondati, avendo l’amministrazione confrontato in modo dettagliato i due percorsi formativi e accertato differenze non colmabili nemmeno con misure compensative.

Nel merito la Corte ritiene l’appello fondato. Il ragionamento del TAR, incentrato sull’omesso preavviso di rigetto, non regge: la comunicazione non avrebbe potuto condurre a un diverso esito, perché il Ministero si è determinato sulla base del titolo presentato e ha dimostrato, mediante analitica valutazione del percorso di studi, che il riconoscimento non era possibile e che l’esito non richiedeva ulteriori poteri istruttori.

Il provvedimento impugnato è quindi qualificato come atto in concreto dovuto e vincolato: l’assenza dei presupposti per il riconoscimento, emergente dalla comparazione, non lascia margine a un esito diverso, che l’apporto procedimentale del privato non avrebbe potuto mutare. Sul punto il Collegio richiama la propria recente giurisprudenza (Consiglio di Stato VII n. 1500 e 1501 del 24 febbraio 2026), già anticipata nell’ordinanza cautelare n. 2844 del 31 luglio 2025.

Quanto alla valutazione comparativa, la Corte ribadisce che essa attiene alla discrezionalità tecnica attribuita in via esclusiva all’amministrazione: la parte non può sostituire le proprie valutazioni a quelle ministeriali. L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è respinto. Le oscillazioni giurisprudenziali, almeno iniziali, giustificano la compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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