Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti (TAR Molise n. 133 del 30.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione del difensore circa il venir meno dell’interesse alla impugnativa preclude la decisione nel merito e determina la improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Tale declaratoria opera anche quando il sopravvenuto provvedimento di regolarizzazione non copra la totalità delle opere contestate. La carenza di interesse sopravvenuta è rilevabile di ufficio e non richiede l’esame dei motivi di gravame. Le spese possono essere compensate in ragione dell’esito della vicenda.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un immobile in Termoli, hanno impugnato il provvedimento con cui la Soprintendenza aveva rigettato la loro istanza di sanatoria paesaggistica relativa a talune difformità dell’opera rispetto al progetto assentito. Con motivi aggiunti hanno poi gravato il successivo provvedimento di conferma adottato in sede di riesame.
Nel corso del giudizio il Tribunale ha disposto più incombenti istruttori, coinvolgendo il Comune e la Soprintendenza, per chiarire l’estensione del vincolo paesaggistico e la portata della originaria domanda di condono. In esito a tali accertamenti il Comune ha rilasciato un provvedimento di condono edilizio che ha regolarizzato la copertura oggetto di contestazione. I ricorrenti hanno quindi dichiarato di non avere più interesse al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione resa dal difensore dei ricorrenti in ordine al sopravvenuto difetto dell’interesse al ricorso e ai motivi aggiunti. Su tale presupposto dichiara il complessivo gravame improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Tribunale considera espressamente il rilievo secondo cui nel ricorso introduttivo si era data evidenza di ulteriori opere abusive — segnatamente la chiusura del vano scala e i presunti maggiori volumi interrati — che non sembrerebbero coperte dal sopraggiunto provvedimento comunale di condono edilizio. Nondimeno, al cospetto della univoca dichiarazione di parte ricorrente concernente il venir meno dell’interesse alla impugnativa, il Collegio ritiene che tale dichiarazione precluda la decisione nel merito della controversia.
La declaratoria di improcedibilità viene fondata sul consolidato orientamento richiamato dal Collegio, che comprende Cons. Stato, sez. III, n. 3061 del 2018, Cons. Stato, sez. V, n. 4290 del 2018, Cons. Stato, sez. IV, n. 4310 del 2018 e TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 4514 del 2016.
Quanto alle spese, il Tribunale le compensa tra le parti in ragione dell’esito della vicenda controversa, coerentemente con la natura meramente processuale della decisione.
Nota della Redazione
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