Accesso difensivo agli atti dell’etilometro tra strumentalità e differimento (Cons. Stato n. 3212 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di accesso difensivo ai documenti relativi all’etilometro non è emulativa per il solo fatto che le informazioni essenziali siano già contenute nel libretto metrologico. In base all’art. 4, comma 12, del d.m. 21 aprile 2017, n. 93, il libretto riporta le informazioni minime dell’Allegato V, ma non necessariamente esaurisce la documentazione richiesta dalle difese. La parte soccombente ha interesse a una riforma parziale della sentenza e al rigetto solo parziale dell’istanza originaria. Il carattere asseritamente emulativo della richiesta costituisce mera difesa, estranea al divieto di cui all’art. 104 c.p.a.. Il Ministero, in sede di ottemperanza, può evidenziare i documenti già contenuti nel libretto che rendono superflua l’ostensione ulteriore.

Il Fatto

Il ricorrente originario aveva chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’ostensione di una serie di atti relativi all’etilometro impiegato per contestargli un illecito amministrativo: libretto metrologico aggiornato, istanza di omologazione del prototipo, report delle verifiche e prove previste dal d.m. n. 196 del 22 maggio 1990, atto di concessione dell’omologazione, manuale di istruzioni, data di costruzione, report della visita primitiva e delle revisioni periodiche, riparazioni, oltre alla stampa rilasciata dallo strumento. L’istanza era finalizzata alla difesa nel procedimento sanzionatorio.

Il Ministero aveva negato l’accesso. Il TAR Lazio, Sezione Quarta, n. 16875/2025, aveva accolto il ricorso, rilevando che l’Amministrazione avrebbe dovuto esercitare il potere di differimento ex art. 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990, o al più trasmettere l’istanza all’Amministrazione competente ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 184 del 2006. Il Ministero ha proposto appello, dolendosi della violazione degli artt. 22 e 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990 e sostenendo il difetto di strumentalità e il carattere emulativo della richiesta per gli atti diversi dal libretto metrologico.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta anzitutto l’ammissibilità dell’appello. La parte soccombente conserva interesse a una riforma solo parziale della sentenza e al rigetto limitato a parte della documentazione. Quanto all’asserito carattere emulativo dell’istanza, il Collegio precisa che non si tratta di domanda né di eccezione in senso tecnico, ma di mera difesa, sottratta al divieto dell’art. 104 c.p.a..

Nel merito, l’appello è infondato. La Corte esclude che possa negarsi la possibile rilevanza difensiva della documentazione richiesta e delle informazioni in essa contenute. Il rilievo dell’Amministrazione, secondo cui tutto sarebbe già nel libretto metrologico, non regge su un piano assoluto.

Il Collegio richiama l’art. 4, comma 12, del d.m. n. 93 del 2017: tutti gli strumenti di misura, compreso l’etilometro, sono dotati di libretto metrologico, che deve riportare le informazioni minime dell’Allegato V — tipo e marca, numero di serie, anno di fabbricazione, marcature CEE, data di messa in servizio, organismo e verificatore, data e descrizione delle riparazioni, verificazione periodica e scadenza, controlli ed esiti. Per gli strumenti già in circolazione, l’organismo che esegue la prima verificazione periodica dota lo strumento del libretto senza onere per il titolare.

Da qui la conclusione: il libretto è un mezzo di informazione che in parte assorbe la documentazione richiesta, ma non necessariamente la esaurisce. Esemplificativo il caso del manuale di istruzioni dell’etilometro, pure richiesto a fini difensivi e non ricompreso nel libretto. Tali considerazioni bastano a escludere l’intento emulativo.

Resta ferma una precisazione operativa: il Ministero, nell’ottemperanza della sentenza, potrà evidenziare i documenti e le informazioni effettivamente contenuti nel libretto metrologico dello strumento utilizzato, che rendono superflua l’ostensione di ulteriore documentazione. L’appello è quindi rigettato, con compensazione integrale delle spese, tenuto conto della peculiarità della vicenda, del tenore della decisione e del rigetto delle eccezioni pregiudiziali dell’appellato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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