Misure compensative per DSA e trascrizione dell’elaborato: criteri di valutazione dell’esame forense (TAR Lombardia n. 600 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esami di abilitazione professionale, la mancata ammissione alla fase orale per insufficienza della prova scritta non richiede una motivazione analitica della valutazione, espressa mediante punteggio numerico. Le misure compensative per i candidati con disturbi specifici dell’apprendimento, previste dalla normativa di settore, devono essere effettivamente irrogate, ma non necessariamente devono comprendere la rilettura dell’elaborato da parte dell’interessato quando questi abbia potuto agevolmente provvedervi a computer prima della consegna. In difetto di contestazione sull’idoneità della tipologia di misure adottate, l’istanza cautelare di sospensione del provvedimento di non ammissione è respinta per carenza di fumus boni juris, ferma la possibilità di definizione nel merito della controversia.
Il Fatto
Un candidato all’esame di abilitazione alla professione forense, sessione 2025, affetto da disturbi specifici dell’apprendimento, impugnava il provvedimento di non ammissione alla seconda fase dell’esame, comunicato il 31 marzo 2026. Il ricorrente contestava la valutazione dell’elaborato scritto, cui era stato attribuito il punteggio di 15/30, deducendo l’illegittimità della mancata motivazione del voto e la violazione delle disposizioni in materia di misure compensative per i candidati DSA.
In particolare, il ricorrente lamentava che la trascrizione manuale dell’elaborato, redatto a computer, da parte di una funzionaria incaricata di garantire l’anonimato, non gli avesse consentito di rileggere il tema prima della correzione. La domanda cautelare era volta alla sospensione del provvedimento impugnato e alla rinnovazione della valutazione da parte di una diversa Commissione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, pronunciandosi nella fase cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ha escluso la sussistenza del requisito del fumus boni juris sulla base di tre ordini di considerazioni.
In primo luogo, il Collegio ha rilevato che le misure compensative previste per i disturbi specifici dell’apprendimento, così come disposte dal d.l. n. 139 dell’8 ottobre 2021, erano state effettivamente irrogate nei confronti del ricorrente. Il candidato non aveva contestato l’idoneità della tipologia di misure previste dalla legge, limitandosi a dedurre profili di illegittimità che non assumevano consistenza.
Quanto alla dedotta illegittimità della trascrizione manuale dell’elaborato, la Corte ha osservato che l’operazione era stata effettuata al solo fine di garantire l’anonimato e che l’interessato avrebbe potuto agevolmente rileggere il proprio tema a computer, prima di affidarlo a terzi per la trascrizione. Il motivo è stato pertanto ritenuto infondato.
Infine, il Tribunale ha valorizzato la circostanza che la valutazione degli elaborati scritti fosse stata espressa mediante punteggio numerico, senza obbligo di motivazione, in conformità all’orientamento giurisprudenziale richiamato nei verbali impugnati. In considerazione della delicatezza e peculiarità della questione, il Collegio ha respinto la domanda cautelare ma ha fissato l’udienza pubblica di merito per il 21 dicembre 2026, compensando le spese della fase cautelare tra le parti.
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Nota della Redazione
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