Preavviso di segnalazione in area riservata e correzione dell’errore materiale in visura (ABF Collegio di Milano n. 4648 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di segnalazione nei sistemi di informazione creditizia, se inviato con modalità digitali previamente concordate con l’interessato e messo a disposizione in un’area riservata ad accesso esclusivo del cliente, accompagnato da email di avviso, si presume conosciuto dal destinatario. La presunzione è superata solo se il destinatario prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di avere notizia della comunicazione. Il preavviso deve precedere di quindici giorni la visibilità della segnalazione e l’onere di provare il momento di tale visibilità grava sull’intermediario. L’erronea indicazione, nella decisione, della data della prima segnalazione negativa costituisce errore materiale correggibile, con conseguente cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

Il ricorrente, destinatario di un finanziamento personale, lamentava l’illegittimità delle segnalazioni disposte dall’intermediario presso CRIF e CTC per difetto del presupposto formale, chiedendone la cancellazione. L’intermediario replicava di aver inviato il preavviso mediante pubblicazione nell’area riservata del cliente, previo avviso via email, secondo le modalità previste dal contratto.

Con la decisione n. 2414 del 18.03.2026 il Collegio accoglieva parzialmente il ricorso, rilevando che la prima segnalazione CTC risaliva al gennaio 2024 e disponendo la cancellazione della segnalazione “fino a febbraio 2024”. L’intermediario presentava istanza di correzione, deducendo l’errore materiale sulla data della prima segnalazione CTC e producendo la visura aggiornata ad aprile 2025.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dall’art. 5, comma 6, del codice di condotta, che rimette al partecipante la definizione delle modalità, anche digitali, per garantire la ricezione del preavviso, secondo quanto previsto dal provvedimento del Garante del 26 ottobre 2017 e dall’Allegato 1 al Codice. L’Allegato stabilisce che il preavviso, se inviato con le modalità concordate, si presume conosciuto dal destinatario, salvo prova contraria dell’impossibilità incolpevole.

Tra le modalità ammesse rileva la messa a disposizione in un’area riservata ad accesso esclusivo del cliente, accompagnata da un messaggio o da una email che lo allerti della presenza di una comunicazione importante. Il Collegio verifica che l’intermediario ha provato l’adesione del ricorrente al servizio di ricezione online, la coincidenza dell’indirizzo email con quello contrattuale e l’invio della comunicazione. Il ricorrente non offre la prova dell’impossibilità incolpevole, sicché la presunzione di conoscenza non è superata.

Sul piano della tempestività, il preavviso deve precedere di quindici giorni la visibilità della segnalazione, con onere probatorio a carico dell’intermediario. Quanto alla CTC, il Collegio aveva ritenuto non provato il momento di visibilità della segnalazione relativa alle due rate non pagate, richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4632/2023, secondo cui il preavviso pervenuto dopo la prima segnalazione rende legittime solo le segnalazioni successive, restando illegittime quelle precedenti.

Investito dell’istanza di correzione, il Collegio riesamina la documentazione e rileva che la visura CTC prodotta dall’intermediario è aggiornata ad aprile 2025, mentre quella del cliente risale a gennaio 2025. Dalla visura aggiornata emerge che la prima segnalazione CTC risale a marzo 2024 e non a gennaio 2024: la segnalazione è dunque conforme al preavviso consegnato il 24.01.2024.

Il Collegio accoglie pertanto l’istanza di correzione dell’errore materiale e respinge il ricorso, ritenendo la segnalazione CTC successiva al preavviso e quindi legittima.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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