Rimborso anticipato cessione quinto costi recurring e up front senza sospensione (ABF Collegio di Bologna n. 4644 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, disposto dal giudice che lo ha sollevato, non obbliga alla sospensione del procedimento l’organo extragiudiziale davanti al quale penda una fattispecie analoga, non rientrando tale ipotesi tra i casi tipici previsti dalle Disposizioni ABF. Nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall’art. 27 D.L. n. 104/2023, che richiama l’art. 125-sexies TUB nel testo vigente alla data di sottoscrizione. Il diritto alla riduzione del costo totale del credito comprende tutti i costi, ma la loro restituzione pro quota segue criteri distinti: proporzionalità lineare per i costi recurring, curva degli interessi per quelli up front. Imposte e oneri erariali non sono retrocedibili.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato il 1° marzo 2021 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente nel luglio 2022 in corrispondenza della rata 16/36. Ha quindi chiesto il rimborso delle commissioni non maturate ai sensi dell’art. 125-sexies TUB, la restituzione dell’indennizzo di estinzione anticipata, delle quote incassate dopo l’estinzione e della somma addebitata in sede di conteggio estintivo, oltre alle spese legali.
L’intermediario ha eccepito in via preliminare la sospensione del procedimento per la pendenza di un rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia sull’interpretazione dell’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE. Nel merito ha sostenuto la non retrocedibilità dei costi up front e di quelli di terzi, la natura up front delle spese di istruttoria e l’assenza di prova sugli altri addebiti contestati.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge l’istanza di sospensione. Le Disposizioni ABF elencano tassativamente i casi di proroga e sospensione, tra i quali non figura la rimessione di una questione alla Corte di Giustizia. Il vincolo di arresto processuale opera solo sul giudice a quo, non su un diverso organo, giurisdizionale o extragiudiziale. Né ricorre litispendenza in senso proprio, mancando l’identità di parti richiesta dalla Sezione I, paragrafo 4, delle Disposizioni ABF.
Nel merito, il Collegio applica l’art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall’art. 27 D.L. n. 104/2023, che per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 richiama l’art. 125-sexies TUB nel testo vigente alla data di sottoscrizione. La lettura è quella conforme alla sentenza Lexitor (causa C-383/18), come chiarita dalla Corte costituzionale n. 263 del 2022: il diritto alla riduzione include tutti i costi, senza distinzione tra recurring e up front. Resta però fermo l’orientamento del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 sui criteri di quantificazione: proporzionalità lineare per i costi recurring, salvo diversa previsione pattizia; curva degli interessi per quelli up front.
Le spese di istruttoria sono qualificate come up front, perché relative ad attività preliminari alla conclusione del contratto. I costi di intermediazione sono parimenti up front, con legittimazione passiva della banca quale accipiens quando le somme siano incluse nelle rate. Imposte e oneri erariali non sono retrocedibili, trattandosi di adempimenti di diritto pubblico in cui l’intermediario opera come sostituto d’imposta.
Il Collegio rigetta la domanda di refusione delle spese legali. Secondo il Collegio di coordinamento n. 4580/2025, il ricorrente deve allegare e provare il comportamento gravemente scorretto o dilatorio dell’intermediario che ha reso necessaria l’assistenza tecnica. Nella specie la richiesta di € 200,00 è priva di tale allegazione. Rigettata anche la domanda sull’indennizzo di estinzione anticipata: ai sensi del Collegio di coordinamento n. 5909/2020, la commissione prevista entro le soglie di legge è dovuta salvo prova della sua oggettiva ingiustificazione, prova non fornita. Nessuna prova è stata offerta sulle quote incassate dopo l’estinzione.
Il ricorso è quindi accolto in parte, con restituzione di € 209,00 oltre interessi legali dalla data del reclamo, oltre al rimborso di € 20,00 e al contributo di € 200,00 alle spese della procedura.
Nota della Redazione
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