La quietanza resa per errore non è confessione stragiudiziale impugnabile (Cass. civ. Sez. 2 n. 2980 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 cod. civ. La quietanza può essere impugnata solo dimostrando, a norma dell’art. 2732 cod. civ., che essa è stata determinata da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione. La valutazione dell’errore del quietanzante è accertamento di fatto del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua. L’ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. è legittimo quando il documento richiesto sia nella disponibilità della parte che ha eseguito il pagamento; la mancata ottemperanza può essere valutata dal giudice come argomento di prova ex art. 116 cod. proc. civ.
Il Fatto
Un mutuante otteneva decreto ingiuntivo nei confronti del mutuatario per la restituzione di un importo erogato in esecuzione di un contratto di mutuo. Il Tribunale di Vicenza revocava il decreto, dichiarando che il mutuo non poteva considerarsi perfezionato, poiché la somma non era mai stata consegnata al mutuatario, il quale aveva firmato la quietanza contenuta nel contratto per errore.
La Corte d’Appello di Venezia rigettava il gravame del mutuante, ritenendo provata l’erroneità della quietanza sulla base del comportamento processuale del creditore, della genericità della dichiarazione e dei rapporti intercorsi tra le parti. Il mutuante ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha preliminarmente chiarito che la presenza nel collegio del consigliere delegato, proponente ex art. 380-bis cod. proc. civ., non rileva quale ragione di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 cod. proc. civ., in conformità alle Sezioni Unite n. 9611 del 10.04.2024.
Con il primo motivo, il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 2732 e 2735 cod. civ., sostenendo che la quietanza, avente valenza di confessione stragiudiziale, rendeva provato il perfezionamento del contratto. La Corte ha reputato il motivo infondato, ribadendo che la quietanza può essere impugnata solo dimostrando l’errore di fatto o la violenza. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato l’esistenza dell’elemento soggettivo dell’errore in capo al quietanzante, non solo sulla base della non veridicità della dichiarazione, ma anche considerando i rapporti commerciali pregressi che avevano ingenerato nel creditore la fiducia nell’avvenuto pagamento.
La Corte ha quindi escluso che le critiche del ricorrente potessero tradursi in una diversa ricostruzione in fatto, estranea al motivo come proposto, poiché finalizzate a sostenere l’insussistenza dell’errore.
Quanto al secondo motivo, relativo all’ordine di esibizione, la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento, trattandosi di documento (l’ordine di bonifico) nella sola disponibilità del soggetto che aveva eseguito il pagamento. La mancata ottemperanza è stata valutata come argomento di prova ex art. 116 cod. proc. civ., con valutazione non sindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento delle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., trattandosi di giudizio definito in conformità alla proposta di definizione accelerata.
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Nota della Redazione
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