Mandato di pagamento di cambiali domiciliate e onere informativo della banca in caso di protesto (ABF Collegio di Napoli n. 303 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cambiali domiciliate presso la banca ove esiste la provvista, tra istituto di credito e portatore si instaura un mandato di pagamento che non è soggetto a vincoli di forma e si desume dalla domiciliazione dell’effetto e dalla predisposizione della provvista sul conto. La banca domiciliataria è pertanto tenuta, in forza del dovere di diligenza e protezione ex art. 1375 c.c., ad addebitare il titolo e, una volta avvenuto il pagamento, ad attivarsi per bloccare la levata del protesto o, se il meccanismo è irreversibile, ad avvisare prontamente il cliente per consentirgli la procedura di cancellazione ex art. 12 legge n. 349/1973. La violazione di tali obblighi integra un comportamento scorretto e fonda il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quest’ultimo liquidato equitativamente ex art. 1226 c.c. in relazione alla durata dell’illegittima iscrizione nel bollettino dei protesti.
Il Fatto
Il ricorrente, agente di commercio, aveva sottoscritto dieci cambiali da € 250,00, pagate regolarmente alle scadenze mensili. Per tre effetti, pur essendo disponibile la provvista sul conto, la banca non procedeva agli addebiti nei mesi di novembre e dicembre 2022 e gennaio 2023, con conseguente protesto per mancato pagamento. Il ricorrente apprendeva del protesto solo dopo il rifiuto di un contratto di noleggio a lungo termine e riceveva richiesta di pagamento da una società di recupero crediti per € 1.014,00, provvedendo con bonifico all’estinzione del debito per ottenere la cancellazione dai S.I.C.
Esperita la procedura di riabilitazione davanti al Tribunale, ottenuta nel novembre 2024, e presentata istanza di cancellazione del protesto, il ricorrente adiva l’Arbitro chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale (€ 413,00) e non patrimoniale (€ 1.000,00). L’intermediario si costituiva sostenendo la correttezza del proprio operato, poiché per i tre effetti non erano pervenute istruzioni di pagamento.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha qualificato il ricorrente come consumatore, senza contestazioni dell’intermediario sul punto, precisando però che la domanda risarcitoria era stata formulata anche con riguardo a un danno non derivante dall’attività professionale.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto che la domiciliazione del pagamento della cambiale presso l’istituto in cui si ha la provvista ex art. 4 R.D. n. 1669/1933 instauri tra banca e portatore un mandato di pagamento, nell’ambito del rapporto di conto corrente già avviato. Da ciò scaturisce un preciso dovere di diligenza e protezione a carico della banca ai sensi dell’art. 1375 c.c.
Il Collegio ha richiamato l’orientamento dei Collegi territoriali secondo cui il conferimento del mandato al pagamento di cambiali non è soggetto a vincoli di forma e può desumersi dalla domiciliazione e dalla predisposizione della provvista (Collegio di Roma n. 2403 del 2011, n. 7731 del 2016 e n. 11282 del 2022; Collegio di Milano n. 4962 del 2014 e n. 2163 del 2014). Ha richiamato altresì la Cassazione n. 22960 del 2007, che ha reputato rilevanti la domiciliazione e la provvista quali circostanze presuntive del mandato.
A ciò il Collegio ha aggiunto l’onere informativo della banca, tenuta, una volta avvenuto l’atto solutorio, ad attivarsi immediatamente per intervenire sul processo di levata del protesto o, ove irreversibile, ad avvisare prontamente il mandante per consentirgli l’accesso alla procedura di cancellazione ex art. 12 legge n. 349/1973. La banca, oltre ad aver disatteso la legge cambiaria, si è colpevolmente sottratta a tale onere.
Quanto al danno patrimoniale, il Collegio ha detratto dall’importo richiesto la voce di € 24,00 relativa alle spese di cancellazione in Camera di Commercio, afferente all’attività professionale e non riconoscibile al consumatore, liquidando € 389,00. Il danno non patrimoniale è stato liquidato equitativamente in € 500,00, tenuto conto della durata dell’iscrizione nel bollettino, pari a circa un anno, in applicazione del principio della lesione alla dignità personale (Cass. civ. n. 22819 del 2011). Il ricorso è stato quindi accolto in parte.
Nota della Redazione
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