Preavviso di segnalazione nei SIC: prova della ricezione e tracciamento GPS (ABF Collegio di Milano n. 795 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di preavviso della segnalazione nei sistemi di informazione creditizia può ritenersi assolto, con conseguente legittimità della segnalazione, quando la ricezione della comunicazione sia dimostrata da elementi gravi, precisi e concordanti. Nei servizi postali che assicurano il tracciamento GPS della consegna, la prova della ricezione sussiste in presenza di coincidenza dei codici a barre tra attestazione e missiva. In mancanza del barcode, la prova può essere raggiunta in via indiziaria, quando concorrano almeno due tra coincidenza della data del vettore con quella del preavviso, corrispondenza del numero di contratto e data di recapito compatibile con l’emissione. Il preavviso, quale atto recettizio, esige la dimostrazione dell’effettiva conoscenza da parte del destinatario, non essendo sufficiente la sola spedizione.
Il Fatto
Il ricorrente chiede la cancellazione delle segnalazioni negative a proprio carico nei sistemi CRIF e CTC, relative a una linea di credito revolving, lamentando la carenza del presupposto formale del preavviso. L’intermediario replica di aver inviato le lettere di insoluto e due preavvisi, rispettivamente in data 20/06/2023 e 21/11/2024, al domicilio dichiarato in sede di stipula, prima che il cliente modificasse l’indirizzo e optasse per le comunicazioni digitali. La prima missiva sarebbe stata inoltrata tramite un servizio postale con tracciamento GPS, con consegna avvenuta il 07/07/2023; la seconda sarebbe stata depositata nell’area riservata con notifica via e-mail.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto le visure prodotte. La visura CRIF riporta una prima segnalazione di ritardo a settembre 2023, un risanamento a gennaio 2024 e una nuova segnalazione da febbraio 2025. La visura CTC del ricorrente indica una prima segnalazione a maggio 2022 e una nuova a febbraio 2025, mentre quella prodotta dall’intermediario colloca la prima segnalazione a settembre 2023.
Il nodo è la prova del preavviso. Secondo gli orientamenti condivisi dai Collegi, per i sistemi di consegna con tracciamento GPS la ricezione è provata quando i codici a barre delle attestazioni coincidono con quelli delle comunicazioni contenenti il preavviso. In assenza del barcode, la prova può essere raggiunta in via indiziaria, con almeno due tra gli elementi della coincidenza delle date, della corrispondenza del numero di contratto e della compatibilità del recapito con l’emissione.
Per la missiva del 20/06/2023 il Collegio rileva che i codici a barre corrispondono parzialmente, è presente il numero del contratto, la presa in carico del vettore è successiva di un solo giorno all’elaborazione della lettera, l’indirizzo coincide con il domicilio contrattuale e la data di recapito è compatibile con quella di emissione. Ritiene quindi raggiunta la prova dell’invio e della ricezione, in conformità ai precedenti richiamati.
Quanto alla comunicazione del 21/11/2024, il Collegio constata l’assenza di evidenze di tracciamento, così come per i numerosi solleciti inviati dal 2020 al 2025. Richiama tuttavia l’orientamento secondo cui la ricezione del preavviso è provata in presenza di numerosi solleciti di pagamento. Su tali basi non si può presumere che il ricorrente fosse ignaro della propria morosità.
Valutato legittimo l’operato dell’intermediario, il Collegio ritiene che la domanda di cancellazione non possa trovare accoglimento e non accoglie il ricorso.
Nota della Redazione
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