Disconoscimento generico non interrompe la decadenza di tredici mesi (ABF Collegio di Milano n. 883 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento non autorizzate su carta di credito, il disconoscimento richiesto dal titolare è idoneo a impedire la decadenza di tredici mesi prevista dall’art. 9 d.lgs. n. 11/2010 solo se contiene l’indicazione puntuale e specifica delle singole transazioni contestate. Un reclamo o un disconoscimento che si limiti a riportare un importo complessivo, senza individuare analiticamente le operazioni, non integra un valido atto di disconoscimento e non sospende il decorso del termine. La decadenza resta pertanto integrata quando la prima contestazione analitica sia contenuta unicamente nel ricorso presentato oltre il termine. Il Collegio dichiara conseguentemente inammissibile la domanda di rimborso.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una carta di credito emessa dall’intermediario, lamenta l’addebito di 568 operazioni, effettuate tra settembre 2023 e febbraio 2024 per un importo complessivo di € 29.617,37, su siti di scommesse online. Sostiene di aver subìto un utilizzo fraudolento della carta, contesta il sistema di sicurezza dell’emittente e rileva di non aver ricevuto alcun avviso, nonostante il servizio di sms alert previsto nel documento di sintesi.

Dopo un primo ricorso all’Arbitro, dichiarato inammissibile per genericità nella individuazione delle operazioni, il cliente presenta un nuovo reclamo e, riscontrato negativamente, un secondo ricorso. L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità per questione già devoluta all’ABF e la decadenza ex art. 9 d.lgs. n. 11/2010; nel merito deduce che le operazioni sono riconducibili al ricorrente, essendo state autenticate con autenticazione forte e non essendo stata denunciata la perdita della carta.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di decadenza. L’intermediario sostiene che il primo disconoscimento, il primo reclamo e il primo ricorso fossero tutti generici e che solo con il ricorso del 09.07.2025 il cliente abbia individuato con precisione le singole transazioni contestate. Poiché le operazioni si collocano tra il 28.09.2023 e il 15.02.2024, il termine di tredici mesi sarebbe ampiamente decorso.

La valutazione dell’Arbitro è condivisa. Il modulo di disconoscimento agli atti non conteneva l’indicazione puntuale delle singole transazioni, riportando solo dati generici e un importo complessivo, peraltro inferiore a quello oggi richiesto. Anche il primo ricorso era privo dell’indicazione dettagliata delle operazioni ed era stato dichiarato inammissibile proprio per tale ragione. Il nuovo reclamo del 2025, a sua volta, non recava un conteggio puntuale, ma una mera scansione degli estratti conto con alcune operazioni evidenziate, documentazione già ritenuta inidonea in quella sede.

Pertanto, gli atti anteriori al ricorso odierno non possono qualificarsi come valido disconoscimento, mancando la puntuale individuazione delle operazioni. Solo il ricorso introduttivo del presente procedimento contiene l’indicazione precisa delle transazioni, con apposito file di conteggio. Essendo stato depositato il 09.07.2025, il Collegio ritiene integrata la decadenza derivante dal decorso del termine di tredici mesi, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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