Eccezione di difetto di rappresentanza e onere di produzione immediata ex art. 182 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 1 n. 5297 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l’eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura ad litem, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell’art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso del vizio da parte del giudice. La nomina dell’amministratore di società non è opponibile ai terzi, e quindi non è idonea a fondare il potere di rilasciare la procura alle liti, se non risulta documentata l’iscrizione della modifica nel registro delle imprese o, comunque, se la documentazione prodotta è priva di data certa e non è probante.
Il Fatto
La Corte di Appello di Milano, decidendo sul reclamo proposto ai sensi dell’art. 18 l. fall. dalla società avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento e il decreto di rigetto del concordato preventivo, aveva dichiarato l’impugnazione inammissibile. La dichiarazione di inammissibilità era fondata sull’eccezione, sollevata da un creditore istante, di difetto di rappresentanza: la procura alle liti per il reclamo era stata conferita da un soggetto indicato come nuovo amministratore unico, la cui nomina, tuttavia, non risultava validamente iscritta nel registro delle imprese. Il tribunale di merito aveva ritenuto la documentazione prodotta dalla società inidonea a dimostrare l’opponibilità della nomina ai terzi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i primi due motivi di ricorso congiuntamente, in quanto sovrapponibili, dichiarandoli inammissibili. Ha rilevato che le censure erano formulate fuori dal paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., non dimostrando in che modo le statuizioni impugnate si ponessero in contrasto con i precetti normativi indicati in rubrica. La ricorrente si era limitata a richiedere un nuovo esame della documentazione attestante i poteri rappresentativi, attività che esula dal sindacato di legittimità.
La Corte ha inoltre evidenziato che la ricorrente aveva trascurato l’assorbente ratio decidendi della sentenza impugnata: il termine ex art. 182, comma 2, c.p.c. per la regolarizzazione dei difetti di rappresentanza è concedibile solo in caso di rilievo officioso, non quando l’eccezione è proposta da un’altra parte del processo. In quest’ultima ipotesi, la documentazione deve essere prodotta immediatamente con la prima difesa utile, conformemente al principio affermato da Cass. n. 29244/2021.
Quanto alla seconda ratio decidendi, la Corte ha ritenuto che la ricorrente non avesse censurato adeguatamente l’affermazione per cui la nomina del nuovo amministratore non era opponibile, essendo stata fornita una prova documentale artatamente precostituita, non idonea a dimostrare l’iscrizione della modifica nel registro delle imprese prima del rilascio della procura.
Il terzo motivo, relativo a un presunto difetto di giurisdizione del giudice italiano, è stato dichiarato inammissibile per mancata confrontazione con la motivazione impugnata: la Corte territoriale non si era pronunciata sulla giurisdizione, ma aveva solo constatato la mancanza di documentazione, italiana o estera, idonea ad attestare la nomina del nuovo amministratore. I restanti motivi (dal quarto all’ottavo) sono stati dichiarati inammissibili in quanto attenevano a questioni sulle quali il giudice di merito non si era pronunciato, per averle ritenute assorbite dall’accoglimento dell’eccezione pregiudiziale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.