Preferenza con solo cognome in caso di omonimia e parità di genere (TAR Puglia n. 246 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di elezioni comunali, ai sensi dell’art. 73, comma 3, d.lgs. n. 267/2000, la preferenza si esprime di regola con il solo cognome del candidato. Ove nella stessa lista figurino due candidati omonimi di genere diverso e l’elettore abbia indicato una seconda preferenza con il solo cognome, questa si attribuisce al candidato di genere diverso rispetto a quello dell’altra preferenza espressa, dovendosi così distinguere i sessi in coerenza con il vincolo dell’alternanza di genere. Il principio del favore per la validità del voto, desumibile dall’art. 64 d.P.R. n. 570/1960, impone di ritenere valido il suffragio ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, dovendosi escludere che questi intenda esprimere un voto invalido. Nel rito elettorale, l’istanza che ampli la verificazione ad altre sezioni e introduca vizi inediti rispetto al ricorso introduttivo costituisce motivi aggiunti non ammessi, a pena di elusione dei termini di decadenza.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato nella lista contraddistinta da un determinato contrassegno per l’elezione del Consiglio comunale di un Comune pugliese, lamentava l’erronea qualificazione della volontà degli elettori da parte dei presidenti e degli scrutatori di alcune sezioni. Nella lista figuravano due candidati con lo stesso cognome, l’uno di genere maschile e l’altra di genere femminile. Secondo la prospettazione, in presenza di due preferenze, laddove fosse stato indicato il solo cognome per il candidato omonimo, i seggi non avevano attribuito validità al voto, non potendo desumerne il genere.
Il ricorrente chiedeva la correzione del risultato elettorale, previo riconteggio delle schede delle sezioni indicate, e la sostituzione al candidato proclamato. Nessuna parte resistente o controinteressata si costituiva. Il Collegio disponeva verificazione per la riapertura dei verbali e il riconteggio delle schede, nei limiti del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio condivide la tesi del ricorrente sul peculiare meccanismo dell’art. 73, comma 3, d.lgs. n. 267/2000, che consente due preferenze purché riferite a candidati di sesso diverso della stessa lista, a pena di annullamento della seconda. La norma richiede l’indicazione del cognome, ma in caso di omonimia nella stessa lista e di doppia preferenza si rende necessaria l’indicazione del nome, almeno per uno dei candidati, per distinguere i generi.
Da ciò discende, per deduzione logico-giuridica, che la preferenza espressa con il solo cognome va attribuita al candidato di genere diverso rispetto all’altro nominativo indicato nella scheda. L’argomento si fonda sul principio generale secondo cui, in materia elettorale, deve prediligersi la volontà dell’elettore come oggettivamente ricostruibile in concreto, ritenendosi che costui si accinga a esprimere un voto valido anziché intenzionalmente invalido, come prescrive l’art. 64 d.P.R. n. 570/1960.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la disciplina elettorale è ispirata al favore per la validità del voto, dovendo le ipotesi di nullità essere configurate come eccezione e circoscritte ai casi di segni o errori inoppugnabili (Cons. Stato, sez. II, n. 5419 del 2022; Cons. Stato, sez. II, n. 5841 del 2021; Cons. Stato, sez. III, n. 1327 del 2018). In caso di omonimia, se la prima preferenza è certa per un candidato di sesso maschile, il cognome riconducibile a due candidati di sesso opposto si intende riferito alla candidata di sesso femminile, e viceversa.
La verificazione prefettizia accertava l’espressione di quattordici voti validi in più in favore del ricorrente e non oltre. Tuttavia, ai sensi dell’art. 73, comma 12, d.lgs. n. 267/2000, il ricorrente non deduceva né provava l’anteriorità in lista, cosicché il risultato non mutava l’esito dell’elezione, ma migliorava soltanto la posizione nella lista. Quanto all’istanza di estendere la verificazione a un’ulteriore sezione, il Collegio la ritiene inammissibile: si tratta di motivi aggiunti non notificati e non ammessi nel rito elettorale, non potendosi introdurre vizi inediti rispetto al thema decidendum del ricorso introduttivo (Cons. Stato, sez. II, n. 8954 del 2022; Cons. Stato, sez. II, n. 110 del 2022; Cons. Stato, sez. III, n. 6126 del 2018). Il ricorso è quindi accolto in parte, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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