Permesso di soggiorno per minori: il rigetto oltre il preavviso di diniego è illegittimo (TAR Abruzzo n. 96 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro subordinato, il provvedimento di diniego adottato all’esito di un procedimento a carattere discrezionale deve essere preceduto dal preavviso ex art. 10-bis l. n. 241/1990, indicando tutti i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Il provvedimento finale che si fondi su un motivo non menzionato nel preavviso è illegittimo, non trovando applicazione la deroga di cui all’art. 21-octies l. n. 241/1990, limitata ai provvedimenti a contenuto vincolato. Il parere obbligatorio della Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro, ancorché non vincolante, concorre con le altre acquisizioni istruttorie a determinare il contenuto della decisione finale.
Il Fatto
Un cittadino extracomunitario, giunto in Italia da minorenne non accompagnato e affidato a una struttura di accoglienza, presentava istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro subordinato. La Questura rigettava l’istanza, fondando il diniego sulla mancanza del parere del Comitato per i minori, sull’omessa iscrizione al centro per l’impiego e sulla carenza del requisito della presenza biennale nel territorio nazionale. Avverso tale provvedimento, il ricorrente proponeva ricorso deducendo la violazione dell’obbligo di preavviso di rigetto e il difetto di istruttoria e motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo accoglie il ricorso, ravvisando la fondatezza dei motivi dedotti. In primo luogo, la sentenza evidenzia che la conversione del permesso di soggiorno per i minori non accompagnati al compimento della maggiore età, ai sensi dell’art. 32, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998, è rimessa a una valutazione discrezionale dell’Amministrazione. Ne consegue che il diniego, ove fondato su un motivo non indicato nel preavviso di rigetto, è annullabile per violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, non potendo operare la deroga prevista dall’art. 21-octies della medesima legge, che riguarda esclusivamente i provvedimenti a contenuto vincolato.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato risultava viziato per avere la Questura considerato ostativo il requisito della presenza biennale, circostanza non menzionata nel preavviso. Il Collegio ha poi rilevato l’illegittimità del diniego anche nella parte in cui la carenza del parere ministeriale era stata ritenuta ostativa. Dalla relazione dell’Amministrazione emergeva, infatti, che il parere era stato sì rilasciato ma non correttamente “catalogato” nel fascicolo digitale dello straniero per un errore materiale, e pertanto non valutato. La sentenza precisa che, pur non essendo vincolante, tale parere è obbligatorio e deve concorrere all’istruttoria procedimentale.
Infine, il TAR ha ritenuto illogico e non motivato il capo del diniego relativo alla mancata iscrizione al centro per l’impiego, smentito dal contenuto del parere ministeriale che attestava l’avvenuta occupazione del ricorrente, condizione incompatibile con la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Il Collegio ha respinto, invece, la domanda di condanna al rilascio del titolo, trattandosi di decisione riservata all’Amministrazione, e ha annullato il provvedimento impugnato con condanna alle spese del Ministero dell’Interno.
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Nota della Redazione
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