Il richiamo alla tutela dell’affidamento non sana l’abuso edilizio pregresso (TAR Trentino-Alto Adige n. 129 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La destinazione a residenza di un immobile deve risultare da un titolo edilizio che la autorizzi espressamente. Il verbale di sopralluogo dell’ufficiale sanitario, quale parte del procedimento di rilascio del certificato di abitabilità, attesta soltanto la salubrità dei locali e non è idoneo a sostituire il permesso di costruire né a provare la conformità urbanistica dell’opera. Le iscrizioni catastali hanno natura fiscale e valore meramente indiziario. La relazione tecnica che si limiti a rilevare lo stato di fatto non integra un provvedimento amministrativo implicito. L’assenza di un titolo abilitativo esclude in radice la configurabilità di un affidamento meritevole di tutela in capo al privato.
Il Fatto
La ricorrente, società proprietaria di immobili su un altopiano soggetto a vincolo paesaggistico, ha presentato nel 2017 un progetto di demolizione e ricostruzione con ampliamento dell’edificio che ospita la stazione a valle di una seggiovia, comprendente la riqualificazione dell’esercizio di somministrazione, il recupero di alcune unità abitative e la realizzazione di un’autorimessa. L’amministrazione comunale ha respinto l’istanza.
Il giudizio di primo grado è stato definito con reiezione del ricorso. In sede di appello il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza per violazione del contraddittorio procedimentale e ha restituito gli atti alla fase istruttoria. Riattivato il procedimento, il sindaco ha dapprima comunicato i motivi ostativi e poi ha respinto definitivamente l’istanza, osservando che il compendio non corrisponde a quanto assentito e che le unità abitative non risultano mai autorizzate. Da qui il nuovo ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’audizione personale. L’art. 11-bis della legge provinciale n. 17/1993 riconosce all’istante la facoltà di chiedere di essere ascoltato, ma il suo accoglimento è rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione. Nessun obbligo sussiste quando gli elementi decisivi emergono già dagli scritti difensivi e dalla documentazione prodotta; nella specie la ricorrente era comunque stata convocata e ascoltata in sede di commissione.
Quanto alla disciplina applicabile, il giudice ricorda che l’art. 103, secondo comma, della legge provinciale n. 9/2018 deroga al principio del tempus regit actum: le procedure avviate prima della riforma e i progetti annullati per vizi procedurali restano regolati dalle norme previgenti. Il rilievo sulla composizione dell’organo consultivo è però formulato in modo troppo generico, sicché la censura è inammissibile. Il richiamo all’art. 8, settimo comma, della legge provinciale n. 16/1970 è poi inconferente, poiché quella norma presuppone il rilascio di un’autorizzazione paesaggistica, nella specie mancante.
Sul dovere di motivazione, la Corte richiama l’orientamento secondo cui la presentazione di una memoria ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non impone la confutazione analitica di ogni argomento, essendo sufficiente una motivazione logica e complessiva. Il divieto di addurre nuovi motivi ostativi in sede di riedizione del potere opera soltanto quando l’annullamento sia avvenuto per ragioni di merito; nella specie l’annullamento è stato processuale.
Nel merito, la Corte esclude che il verbale del medico condotto possa fondare la legittimità della cubatura residenziale. Le concessioni del 1961 e del 1968 prevedevano sale d’attesa e locali di servizio, non abitazioni. Il certificato di abitabilità e la licenza d’uso presuppongono la regolarità edilizia e non possono sostituirla, secondo il principio già affermato nel precedente n. 261/2021. Anche il rilievo planimetrico del 2008 si limita a fotografare lo stato dei luoghi, senza integrare un titolo abilitativo implicito. Il Collegio respinge infine l’assimilazione dei locali per i viaggiatori a spazi abitativi, trattandosi di superfici imposte da esigenze tecniche di esercizio dell’impianto.
Nota della Redazione
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