Silenzio amministrativo su modifica AIA dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Calabria n. 315 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza atipico e nell’actio contra silentium, la sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione, di una determinazione espressa sull’istanza del privato consuma l’interesse alla pronuncia sul silenzio e determina la improcedibilità della domanda ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. L’esito sopravvenuto non deve necessariamente essere satisfattivo dell’interesse sostanziale: è sufficiente che l’amministrazione abbia esercitato la propria potestà provvedimentale, esaurendo l’inerzia contestata. La declaratoria di improcedibilità può essere disposta anche su sollecitazione della stessa parte ricorrente. La regolazione delle spese resta affidata alla valutazione discrezionale del giudice, che può disporne la compensazione quando la complessità della vicenda e i suoi sviluppi successivi lo giustifichino.

Il Fatto

La società ricorrente gestiva una discarica per rifiuti speciali non pericolosi, autorizzata con autorizzazione integrata ambientale. Aveva presentato istanza di modifica non sostanziale dell’AIA, relativa allo stralcio delle particelle gravate da vincolo boschivo. La Regione aveva dapprima dichiarato irricevibile l’istanza e poi revocato l’autorizzazione. Entrambe le determinazioni sono state annullate dal giudice amministrativo, da ultimo con la sentenza della medesima Sezione n. 84 del 2023, passata in giudicato.

Riattivato il procedimento, la conferenza di servizi del 29 marzo 2023 si era conclusa favorevolmente. Nulla però era stato formalizzato. Dopo la diffida ad adempiere del 23 agosto 2023, rimasta senza riscontro, la società ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e dell’obbligo di provvedere con atto espresso.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum verteva sulla perdurante inerzia dell’amministrazione regionale dopo il giudicato amministrativo. La ricorrente aveva dedotto la violazione dei termini di conclusione del procedimento, richiamando l’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, l’art. 2, comma 2, legge n. 241/1990 e l’art. 29-quater, comma 10, del medesimo decreto legislativo.

Nel corso del giudizio è intervenuta una circostanza rilevante. Con nota del 1° febbraio 2024 la Regione ha comunicato che la commissione tecnica, nella seduta del 19 gennaio 2024, ha espresso parere sulla modifica, ritenendo che la stessa dovesse essere sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA. Alla società è stato richiesto di presentare la relativa istanza sul portale regionale, corredata della documentazione progettuale e amministrativa.

Il Tribunale prende atto di questa sopravvenienza. Pur non trattandosi del rilascio dell’aggiornamento dell’AIA, la determinazione regionale integra un provvedimento espresso che chiude la fase procedimentale contestata. L’inerzia oggetto del ricorso risulta così superata. Per questa ragione il Collegio, aderendo alla richiesta della difesa ricorrente, dichiara la improcedibilità della domanda principale per sopravvenuto difetto di interesse, con la formula dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Quanto alle spese, il Tribunale rileva la complessità della controversia e dei suoi successivi sviluppi. Ritiene pertanto di disporne la compensazione tra le parti, non accogliendo la richiesta di condanna avanzata dalla ricorrente in ragione della soccombenza virtuale della Regione. La sentenza è dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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