Accesso civico generalizzato ai dati dei laboratori privati per i test Covid (TAR Puglia n. 1165 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
I laboratori privati autorizzati dal Ministero della Salute allo svolgimento dei test diagnostico-molecolari in vitro per Sars-CoV-2, in forza dell’art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013, sono destinatari degli obblighi di trasparenza in quanto svolgono attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche. Il diritto di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 spetta a chiunque, a prescindere dalla sussistenza di un interesse difensivo e dal collegamento tra il dato richiesto e una situazione individuale da tutelare, e non richiede motivazione. In presenza di inerzia del soggetto obbligato, il giudice amministrativo accerta l’obbligo di provvedere e ordina l’ostensione nel termine di trenta giorni. I limiti all’accesso operano solo nei casi di tutela di interessi pubblici o privati individuati dall’art. 5-bis del medesimo decreto.

Il Fatto

La ricorrente presentava in data 23.11.2023 un’istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 nei confronti di un laboratorio di analisi privato autorizzato dal Ministero della Salute. L’istanza mirava a conoscere la data di autorizzazione allo svolgimento dei test in vitro rt-PCR e il numero di test risultati positivi al virus Sars-CoV-2 inviati alle ASL territoriali.

Il laboratorio non riscontrava l’istanza. La ricorrente proponeva quindi ricorso al TAR Puglia per l’accertamento del diritto all’accesso e la condanna all’ostensione, deducendo in via subordinata l’obbligo di provvedere in caso di applicazione del rito ex art. 117 c.p.a. Il laboratorio intimato non si costituiva per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto il proprio precedente (TAR Puglia Lecce, II, 26 luglio 2023, n. 968), reso in analoga vicenda, per confermare che l’ambito soggettivo degli obblighi di trasparenza si estende ai soggetti privati che esercitano funzioni amministrative o attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, secondo la previsione dell’art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013.

La qualificazione dell’attività dei laboratori discende dall’Ordinanza n. 640/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Circolare n. 9774 del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute. I test rt-PCR confluiscono nella piattaforma predisposta dall’Istituto Superiore di Sanità per la misurazione dei dati epidemiologici di diffusione del virus. Il laboratorio intimato figura nell’elenco dei soggetti autorizzati alla diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori.

Da ciò il Tribunale trae la conclusione che i laboratori pongono in essere un’attività di produzione di servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, realizzando un’attività di indubbia valenza pubblica. Non essendo contestata l’entità del bilancio, assume rilievo decisivo che le informazioni richieste attengano ad attività di pubblico interesse, soggetta ad accesso.

Il Collegio delinea quindi i caratteri dell’istituto: l’accesso spetta per sua natura a prescindere da un interesse difensivo, può essere esercitato senza motivazione e va riconosciuto in relazione all’esercizio privato di pubbliche funzioni. Sul punto richiama la conformità della giurisprudenza amministrativa prevalente (TAR Campania Napoli, V, n. 3828 del 18 giugno 2024; TAR Lombardia Brescia, I, n. 384 del 6 maggio 2024).

In assenza di ragioni per discostarsi da tale indirizzo, il ricorso è accolto. Il Tribunale dichiara l’obbligo del laboratorio di consentire l’accesso mediante presa visione ed estrazione integrale della documentazione, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese di giudizio sono compensate per giusti motivi, anche nella prospettiva di un equo bilanciamento degli interessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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