Prescrizione decennale del credito Agea e onere della prova della notifica (TAR Lombardia n. 13 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il credito per prelievi latte formatosi nel 1996 e portato a riscossione mediante cartella è soggetto a prescrizione decennale, che matura in assenza di atti interruttivi tempestivamente notificati. Grava sull’Amministrazione e sull’agente della riscossione l’onere della prova della notifica della cartella e degli atti interruttivi, non potendosi addossare al giudice l’obbligo di chiamare in giudizio il terzo che quella notifica avrebbe eseguito. L’estratto di ruolo, privo di ulteriori indicazioni, non assolve tale onere. Accertata la prescrizione, la censura è assorbente e l’atto di intimazione va annullato, con compensazione delle spese in ragione della natura della controversia.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola produttrice di latte vaccino, impugna l’intimazione di pagamento di € 33.648,74 emessa su “residuo” ruolo AGEA ai sensi del D.L. n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2019, per prelievi latte, interessi anche di mora e oneri di riscossione relativi all’annata lattiero-casearia 1995/1996. Impugna altresì gli atti di pignoramento presso terzi collegati al medesimo debito.

Il debito trae origine dalla cartella AGEA che l’Agenzia della riscossione assume notificata il 9 gennaio 2010, notifica contestata dal ricorrente. Il ricorso è affidato, in primo luogo, all’eccezione di prescrizione del credito vantato da AGEA e condotto a riscossione dall’agente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione della prova della notifica della cartella presupposta. La stessa Agenzia della riscossione la colloca al 9 gennaio 2010, all’epoca ad opera della Regione, titolare del potere di riscossione. Di tale notifica, contestata dal ricorrente, non vi è però prova.

Il Tribunale chiarisce il riparto dell’onere probatorio: non può addossarsi all’organo giudicante l’obbligo di chiamare in giudizio una parte estranea al giudizio, incombendo per contro sulla controparte l’onere di contestare con ogni mezzo l’eccezione del ricorrente.

La conclusione non muta anche a prescindere da tale affermazione. Il Collegio osserva che, alla data di notifica della cartella, in assenza di ulteriori atti interruttivi, era già maturata la prescrizione decennale di un credito formatosi nel 1996 e non portato a conoscenza né contestato prima di quella data.

Non vale a incidere su tale esito la documentazione costituita dall’estratto del ruolo, che non reca indicazioni diverse e ulteriori in ordine alla notifica di atti interruttivi. La natura assorbente della censura esime il Collegio dall’esame delle ulteriori doglianze.

Il ricorso è pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato. Le spese del giudizio sono compensate in ragione della natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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