Vincolo culturale pertinenze villa storica e tutela ope legis beni pubblici ultrasettantennali (TAR Liguria n. 16 del 11.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
I beni immobili di proprietà di enti pubblici o di enti privati non lucrativi, realizzati da autore non più vivente ed esistenti da oltre settant’anni, sono sottoposti a una presunzione iuris tantum di interesse culturale, che opera fino all’esito della verifica prevista dall’art. 12 del d.lgs. n. 42/2004. La mancata inclusione di talune pertinenze in un precedente provvedimento di vincolo, adottato sotto il previgente d.lgs. n. 490/1999, non integra alcuna preclusione all’esercizio del potere né fonda un affidamento tutelabile, trattandosi di errore di diritto del proprietario. Per i beni pubblici la norma richiede un interesse culturale “semplice”, e non quello “particolarmente importante” prescritto per i beni privati, con conseguente legittimità del vincolo esteso alle pertinenze che conservino un collegamento morfologico e testimoniale con l’edificio principale.
Il Fatto
Un ente pubblico economico proprietario di un compendio immobiliare già appartenuto a un celebre compositore impugna il decreto con cui la Commissione regionale per il patrimonio culturale ha dichiarato l’interesse culturale, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004, non solo della villa padronale e del giardino, già vincolati nel 2001, ma anche delle pertinenze limitrofe: un terreno a frutteto, un fabbricato rurale e un terreno a orto.
L’ente aveva nel frattempo concluso un contratto preliminare di vendita del rustico e del podere con due acquirenti, poi intervenuti in giudizio quali successori a titolo particolare e ricorrenti in via principale avverso l’autorizzazione all’alienazione ex art. 56 del d.lgs. n. 42/2004, deducendone l’illegittimità derivata. Il Ministero della Cultura eccepisce la nullità della notifica e l’improcedibilità per acquiescenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio supera le eccezioni preliminari richiamando l’art. 44, comma 3, c.p.a.: la costituzione in giudizio della parte irritualmente intimata sana la nullità della notificazione, secondo consolidata regola pretoria.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce il meccanismo dell’art. 12 del d.lgs. n. 42/2004 come presunzione provvisoria di culturalità dei cespiti pubblici ultrasettantennali, destinata a consolidarsi o a cadere all’esito della verifica. Quanto all’epoca di costruzione del rustico, la prima iscrizione catastale del 1959 non è dirimente, poiché i piccoli fabbricati rurali non venivano allora accatastati al momento dell’edificazione; plurimi indizi convergono per una realizzazione anteriore al 1950.
Il Tribunale esclude poi che il decreto del 2001 abbia consumato il potere: quel provvedimento riguardava solo la villa e l’area a est, e la mancata valutazione delle pertinenze non equivale a un giudizio negativo. Il proprietario che abbia ritenuto maturata una preclusione versa in un errore di diritto, insuscettibile di fondare un affidamento.
Sul piano sostanziale, il Collegio distingue l’interesse richiesto per i beni pubblici da quello dei privati e qualifica il giudizio di culturalità come espressione di discrezionalità tecnica, censurabile solo se in contrasto con la realtà fattuale o irragionevole. La relazione storico-artistica descrive la connessione morfologica e funzionale tra villa, terreni e fabbricato di servizio, ancora leggibile attraverso la passerella e i percorsi. Irrilevanti restano le censure sulla diversità tipologica del rustico e sull’asserita rottura del nesso causata dalla ferrovia, trattandosi di valutazioni soggettive contrapposte a quelle dell’organo tutorio.
Infine, la porzione a levante è ricompresa in un mappale già vincolato nel 2001 e la nuova dichiarazione è in parte qua meramente confermativa, dunque non impugnabile. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono rigettati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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