Nesso causale e valutazione dei fattori di rischio nell’equo indennizzo (TAR Abruzzo n. 13 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio sulla dipendenza dell’infermità da causa di servizio si fonda sul paradigma del più probabile che non e impone la considerazione di tutte le concause che, secondo la migliore scienza ed esperienza medica, determinano o favoriscono l’insorgere della patologia. Il Comitato deve pertanto valutare i fattori di rischio riscontrati nello svolgimento delle specifiche mansioni e nei luoghi di lavoro, oltre alle condizioni personali del dipendente. Ove l’Amministrazione riscontri che il parere ha omesso di considerare elementi fattuali accertati o comunque accessibili, il decreto di diniego è illegittimo per difetto di istruttoria. Il vizio è emendabile mediante la reiterazione del giudizio tecnico, con la conseguenza che la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio va disattesa.

Il Fatto

Il ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, ha prestato servizio presso un centro di prima accoglienza, dove ha svolto attività di identificazione e sorveglianza degli immigrati. A seguito di domande presentate nel tempo, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità — esiti di tubercolosi polmonare, gastrite cronica e pregressa candidosi orale — e la concessione dell’equo indennizzo.

La Commissione medica ospedaliera ha ascritto talune patologie all’ottava categoria; il Comitato di verifica ha invece escluso la dipendenza dal servizio. Su tale parere negativo il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti e illogicità manifesta, chiedendo in via subordinata una consulenza tecnica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura del giudizio demandato al Comitato di verifica, cui gli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 461/2001 riservano la competenza tecnica sul nesso eziologico, con obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al parere. Tale giudizio deve però fondarsi su un accertamento completo delle circostanze rilevanti.

Il Comitato aveva escluso la valenza concausale dell’attività di servizio ritenendola priva di disagi ambientali o stressogeni e svolta in ambienti salubri. Ha tuttavia omesso di considerare un dato conoscibile dall’Amministrazione: l’attestazione dell’Azienda sanitaria provinciale che aveva riscontrato, nel periodo di servizio, la presenza di TBC polmonare nel centro di accoglienza. L’allegazione di tale circostanza, pur gravando sul ricorrente l’onere probatorio, richiedeva un più approfondito accertamento fattuale sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla predisposizione di dispositivi di protezione dal rischio infettivo.

Il Collegio rileva un’ulteriore omissione: il Comitato non ha accertato l’eventuale sussistenza di una condizione immunitaria deficitaria del dipendente, estranea al servizio e idonea a porsi come causa determinante dell’evento morboso. Tale omissione contraddice l’accertamento delle buone condizioni di salute del ricorrente compiuto dalla Commissione medica ospedaliera. Il parere risulta così fondato su un accertamento parziale dei fatti.

Il giudice richiama l’orientamento secondo cui, riscontrata la mancata considerazione degli elementi fattuali, resta salva la facoltà dell’Amministrazione di richiedere al Comitato un ulteriore parere (Cons. Stato n. 2994 del 2022). Poiché il vizio è emendabile mediante la reiterazione del giudizio tecnico, la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio è disattesa. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del decreto e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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