Prelievo ATM autorizzato con PIN e truffa sul contante: nessun rimborso PSD2 (ABF Collegio di Torino n. 4845 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando il titolare di una carta di debito inserisce personalmente lo strumento nell’ATM, digita il codice PIN e richiede l’erogazione della somma, l’operazione di prelievo è autorizzata dal pagatore. L’eventuale condotta fraudolenta di un terzo, che si appropri del contante già erogato dallo sportello, non integra un’operazione non autorizzata e non fa scattare gli obblighi di rimborso previsti dal d.lgs. n. 11/2010. L’esistenza del consenso esclude che venga in rilievo il difetto di autorizzazione, con conseguente rigetto della richiesta di restituzione. Gli oneri probatori sul malfunzionamento dell’ATM e sull’omessa informazione della clientela ricadono su chi li allega, ai sensi dell’art. 2697 c.c..

Il Fatto

La ricorrente si recava presso l’ATM esterno della filiale dell’intermediario per un prelievo di € 1.400,00. Inseriva la carta, digitava il PIN e richiedeva l’importo. Prima dell’erogazione delle banconote un soggetto sconosciuto le si avvicinava, sostenendo che la propria tessera fosse rimasta nello sportello e battendo sullo schermo dell’ATM. La cliente annullava l’operazione e ritirava la carta, ma il soggetto si allontanava. Provando a prelevare dall’ATM interno, apprendeva dal servizio clienti che la somma era già stata erogata.

Dopo la denuncia ai Carabinieri, l’intermediario accreditava la somma “salvo buon fine” e poi la stornava. La cliente chiedeva all’ABF il rimborso, sostenendo il possibile malfunzionamento dell’ATM, l’omessa informazione su precedenti furti e la mancata consegna dei filmati di videosorveglianza. L’intermediario chiedeva il rigetto, allegando l’impiego del CHIP e la corretta digitazione del PIN al primo tentativo.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’utilizzo fraudolento dettata dal d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2). Il punto decisivo non è la prova dell’autenticazione, ma l’esistenza del consenso del pagatore. La ricorrente ha ammesso di aver personalmente inserito la carta, digitato il PIN e richiesto l’erogazione dell’importo.

Da qui la conseguenza: l’intervento del frodatore è verosimilmente occorso dopo l’autorizzazione dell’operazione, al momento dell’erogazione delle banconote. La cliente non ha mai perduto il possesso dello strumento di pagamento, restituito dallo sportello. L’operazione contestata, quindi, non è un prelievo non autorizzato, ma la sottrazione del contante già legittimamente erogato.

Il Collegio precisa che, essendo il consenso pacifico, non si pone la questione della prova dell’autenticazione, che comunque risulterebbe effettuata mediante impiego del CHIP e digitazione del PIN al primo tentativo, come da giornale di fondo dell’ATM e lista movimenti. L’esistenza del consenso esclude l’applicazione delle conseguenze del difetto di autorizzazione e impone il rigetto della domanda di rimborso.

Quanto al preteso malfunzionamento dell’ATM e alla possibile manomissione con “idonea tecnologia”, la contestazione è priva di pregio: le evidenze documentali attestano l’assenza di anomalie di sistema. Sulle ulteriori doglianze — omessa informazione su precedenti furti e mancata produzione dei filmati — il Collegio rileva che la ricorrente non ha offerto alcuna prova, né dei precedenti episodi, né della presenza di videocamere. Trova applicazione l’art. 2697 c.c., secondo cui spetta a chi vuol far valere un diritto provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Il ricorso è dunque non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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