Segnalazioni in SIC e preavviso: prova ricezione e legittimità blocco carta (ABF Collegio di Roma n. 564 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di preavviso di segnalazione nei sistemi di informazioni creditizie, previsto dall’art. 125, comma 3, TUB e dall’art. 5, co. 6, del Codice di condotta approvato con provvedimento del Garante n. 163 del 12 settembre 2019, si applica anche alle segnalazioni di blocco cautelativo di una carta di credito. L’onere della prova grava sull’intermediario, che deve documentare la ricezione del preavviso da parte del destinatario, trattandosi di atto recettizio. Non essendo previsti requisiti di forma, l’intermediario può assolvere a tale onere anche mediante presunzioni semplici, quale la spedizione e il recapito della raccomandata. La legittimità sostanziale della segnalazione richiede il semplice rilievo di un inadempimento del segnalato nell’esecuzione del rapporto, senza necessità di accertare un vizio genetico del contratto.

Il Fatto

Il ricorrente si rivolge all’Arbitro lamentando l’illegittimità delle segnalazioni negative disposte a suo carico dall’intermediario nei sistemi di informazioni creditizie. Assume la mancanza del preavviso e l’insussistenza del presupposto sostanziale della segnalazione. Riferisce inoltre di aver più volte sollecitato l’intermediario a trasmettere copia del contratto e dell’estratto conto, senza ottenerla.

L’intermediario resiste chiedendo il rigetto del ricorso. Sostiene che le segnalazioni sono state disposte a seguito di pagamenti non regolari e dopo aver correttamente recapitato il preavviso, e allega gli estratti conto del rapporto relativi agli ultimi dieci anni. Nelle repliche il ricorrente insiste: l’intermediario non ha reperito il contratto e non ha provato la ricezione del preavviso, consegnato il 20 dicembre 2024 a fronte di una prima segnalazione risalente allo stesso mese.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto il profilo del contratto. L’intermediario ha prodotto gli estratti conto degli ultimi dieci anni ma ha dichiarato di non aver reperito il contratto, presentando denuncia di smarrimento. Dalla denuncia risulta che il contratto è stato sottoscritto il 18 febbraio 1997, dunque in un periodo che ricade ben oltre il limite temporale di cognizione dell’Arbitro, fissato dalle disposizioni della Banca d’Italia nel sesto anno precedente la presentazione del ricorso.

La verifica della legittimità sostanziale delle segnalazioni non implica, peraltro, l’accertamento di un vizio genetico del rapporto. Le visure in atti, la più recente aggiornata a maggio 2025, attestano le segnalazioni di blocco di una carta di credito a saldo, disposto nei mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025, a seguito del mancato pagamento di un addebito automatico di 7.300,40 euro, chiaramente attestato dagli estratti conto. Si tratta di importi dovuti per spese effettuate con lo strumento di pagamento. Ciò conferma la competenza dell’Arbitro e la legittimità delle segnalazioni sotto il profilo sostanziale, che richiede il semplice rilievo di un inadempimento del segnalato.

Sul piano formale, il Collegio chiarisce che anche per la tipologia in esame vale l’obbligo di preavviso di cui all’art. 125, comma 3, TUB e all’art. 5, co. 6, del Codice di condotta approvato con provvedimento del Garante n. 163 del 12 settembre 2019, come già affermato da questo Collegio territoriale (Coll. Roma, dec. n. 10424 del 2025). Anche per le segnalazioni di blocco cautelativo l’intermediario deve avvisare il cliente almeno quindici giorni prima, per consentirgli di sanare la posizione ed evitare la segnalazione.

Secondo l’orientamento consolidato dei Collegi territoriali, il preavviso è requisito di legittimità del trattamento dei dati. L’onere della prova grava sull’intermediario, tenuto a documentare la ricezione del preavviso, atto di natura recettizia. Non essendo previsti requisiti di forma, l’intermediario può avvalersi anche di presunzioni semplici. Nel caso concreto ha prodotto copia della raccomandata contenente il preavviso, spedita il 10 dicembre 2024 e recapitata il 20 dicembre 2024. Il Collegio ritiene pertanto assolto l’onere probatorio e riconosce la legittimità delle segnalazioni anche sotto il profilo formale, respingendo il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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