Nullità negoziale rilevabile d’ufficio solo sui fatti già allegati (Cass. civ. Sez. I n. 5358 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La nullità del contratto, pur rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, non può essere accertata dal giudice sulla base di una nuda eccezione proposta per la prima volta in appello mediante allegazioni in fatto non dedotte in precedenza. Il potere officioso di rilevazione resta circoscritto alla sola valutazione in iure dei fatti costitutivi del vizio già tempestivamente allegati dalle parti. Ne consegue che, ove i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già acquisiti al processo, il giudice non può procedere d’ufficio al relativo accertamento, dovendosi evitare che l’esercizio del potere officioso consenta alla parte di rimettersi in pista quando gli elementi del vizio avrebbero potuto e dovuto essere allegati in tempo utile. Il motivo di ricorso che omette di confrontarsi con tale argomento preclusivo e con le ragioni della decisione impugnata è inammissibile per difetto di specificità.
Il Fatto
Una società, insieme ai propri garanti, proponeva opposizione all’atto di precetto notificato dalla banca. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda riconvenzionale dell’istituto di credito e condannava gli opponenti al pagamento del saldo passivo del conto corrente, comprensivo del saldo dell’apertura di credito concessa in favore della società. Nel giudizio erano coinvolti anche i fideiussori che avevano prestato garanzia mediante il modulo ABI.
La Corte d’Appello respingeva il gravame. In particolare, riteneva coperte dal giudicato le statuizioni sulla qualificazione del rapporto come apertura di credito; giudicava generica la doglianza sul superamento dei tassi soglia; reputava tardiva l’allegazione del collegamento negoziale e l’eccezione di nullità della fideiussione per contrasto con la disciplina anticoncorrenziale, stante l’assenza di tempestiva attività assertiva e della produzione del provvedimento della Banca d’Italia sanzionatorio del modulo ABI. La cassazione della sentenza era quindi richiesta con nove motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta, tra gli altri, il tema della rilevabilità d’ufficio della nullità contrattuale, muovendo dal principio delle Sezioni Unite n. 26242 del 2014. Rileva che, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado, è consentito al giudice, tanto in appello quanto in cassazione, procedere d’ufficio al rilievo della nullità; ma l’applicazione di tale principio deve coordinarsi con le regole generali del processo civile e con la relativa tempistica.
Il punto decisivo è che i fatti costitutivi del vizio negoziale da esaminare d’ufficio avrebbero dovuto essere tempestivamente allegati in primo grado, per consentire al giudice la necessaria valutazione. Il potere officioso non può aprire una sorta di “terza via” processuale: esso resta circoscritto alla sola valutazione in iure di fatti già acquisiti al processo.
Quanto all’eccezione di nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust, la Corte osserva che la Corte d’Appello non aveva affatto ritenuto l’eccezione irrilevabile di per sé, ma ne aveva rilevato la lacunosità probatoria, essendo priva di evidenza documentale. La nullità, pertanto, avrebbe dovuto risultare ex actis, cioè dal materiale probatorio legittimamente acquisito, e non da una mera enunciazione. In particolare, si censura l’omessa produzione del modello ABI e del provvedimento sanzionatorio della Banca d’Italia, circostanze note e disponibili già in primo grado.
La Corte richiama i propri precedenti (Cass. n. 20713 del 2023, Cass. n. 4175 del 2020, Cass. n. 21243 del 2019) e ribadisce che l’allegazione dei fatti costitutivi della nullità è condizione indispensabile per legittimare la rilevazione officiosa. In difetto, il giudice non può compiere alcun accertamento fattuale senza violare il principio del contraddittorio.
Sotto altro profilo, la Corte rileva che i motivi che denunciano l’omessa pronuncia e l’errore di qualificazione del rapporto non si confrontano con le ragioni della sentenza impugnata, risultando meramente reiterativi e carenti di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Il ricorso è, nel suo complesso, dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio e sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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