Prelievo ATM autenticato con chip e PIN (ABF Collegio di Milano n. 605 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando il prestatore di servizi di pagamento prova, ai sensi dell’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 11/2010, che l’operazione contestata è stata autenticata mediante lettura del chip della carta originale e corretto inserimento del PIN, in conformità alla strong customer authentication della PSD2, l’onere di allegare circostanze utili a ricostruire la vicenda si sposta sull’utente. La generica affermazione di presunti malfunzionamenti del sistema, priva di riscontro documentale, non è idonea a rendere verosimile la frode e costituisce elemento di valutazione della colpa grave dell’utente, che ai sensi dell’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 11/2010 sopporta tutte le perdite derivanti dall’operazione non autorizzata.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di aver subito, il 17.04.2025, un prelievo di € 1.000,00 da un ATM di una filiale di altro intermediario, operazione mai autorizzata. L’importo, comparso e poi scomparso dal conto il giorno successivo, era stato provvisoriamente riaccreditato dopo l’apertura della pratica di disconoscimento, ma l’intermediario ha poi respinto la contestazione, sostenendo l’esecuzione con carta originale e corretto inserimento del PIN e chiedendo la restituzione della somma.

Il cliente contesta l’esistenza di anomalie del sistema, allega di aver custodito la carta in un portafoglio RFID-blocking e di non aver mai comunicato il PIN a terzi, e chiede il rimborso di € 1.000,00, di € 12,50 per la nuova carta e di € 20,00 di contributo spese. L’intermediario insiste sulla colpa grave del ricorrente e, in subordine, invoca la franchigia di € 50,00.

La motivazione del Collegio

La questione si inquadra nell’art. 10 d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di attuazione della direttiva PSD II. Il comma 2 pone a carico del prestatore di servizi di pagamento la prova che l’operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze di un’avaria o di altro inconveniente; il comma 3 impone il rimborso immediato in caso di operazione non autorizzata; il comma 4 fa sopportare all’utente le perdite quando abbia agito con dolo o colpa grave.

Nel caso di specie l’intermediario ha assolto il proprio onere probatorio. Il giornale di fondo ATM e la tracciatura dell’operazione, corredati di legenda, attestano che il prelievo è stato eseguito mediante lettura del chip della carta originale (Pos entry mode 05) e corretto inserimento del PIN (uso PIN 1), in assenza di anomalie. L’operazione risulta autorizzata (MTI 0200) con result code “000 – OK”. L’autenticazione è dunque a due fattori, possesso e conoscenza, conforme alla strong customer authentication.

Accertata l’autenticazione forte, il Collegio verifica la colpa grave del cliente, richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 897/2014: l’impiego della tecnologia a microchip rende l’ipotesi della clonazione altamente improbabile, salvo che l’utente provi circostanze tali da renderla almeno plausibile. Il consolidato orientamento (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 9790/25) valorizza la mancata allegazione di circostanze utili a ricostruire la vicenda una volta verificata la SCA.

Il ricorrente si è limitato ad affermare genericamente l’esistenza di malfunzionamenti, producendo solo un estratto di un articolo online privo di riferimenti verificabili. La custodia in portafoglio RFID-blocking è priva di riscontro e irrilevante rispetto a un prelievo eseguito mediante inserimento fisico della carta. Il temporaneo accredito e successivo storno non prova alcun malfunzionamento, potendo ricondursi alla normale gestione contabile conseguente alla presentazione del modulo di disconoscimento. Il Collegio conclude per la colpa grave ex art. 10, comma 4, e respinge il ricorso, assorbendo la domanda sui € 12,50 e negando il contributo spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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