Risoluzione contratto collegato al credito richiede messa in mora del fornitore (ABF Collegio di Napoli n. 1918 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di credito collegati, il consumatore che invoca la risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento del fornitore deve aver previamente effettuato, senza esito, la costituzione in mora del fornitore medesimo, richiedendo l’adempimento dell’obbligazione di consegna del bene o di prestazione del servizio. La sola comunicazione con cui il consumatore dichiari unilateralmente di ritenere risolto il contratto di credito, senza alcuna intimazione ad adempiere rivolta al fornitore, non integra il presupposto formale richiesto dall’art. 125-quinquies, primo comma, TUB. In difetto di tale requisito la domanda di sospensione delle rate e di restituzione degli importi versati è inammissibile nel merito, restando assorbita ogni ulteriore questione, anche di carattere sostanziale, prospettata dalle parti.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato con l’intermediario resistente due contratti di finanziamento, destinati all’acquisto di altrettanti autoveicoli presso un concessionario indicato in contratto. La consegna dei veicoli, più volte rinviata, non era mai avvenuta. Il ricorrente ha quindi domandato la sospensione della riscossione delle rate mensili di entrambi i finanziamenti e la restituzione delle rate pagate a decorrere dal 26 giugno 2025, data della comunicazione con cui aveva dichiarato risolti i contratti di credito.
L’intermediario si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Ha evidenziato che il primo finanziamento risaliva al novembre 2021 e il secondo al luglio 2023, che il ricorrente aveva sempre regolarmente pagato le rate e che solo nel giugno 2025 aveva informato l’intermediario della mancata consegna dei veicoli. Ha inoltre dedotto che il concessionario aveva fornito al ricorrente la provvista per pagare le rate e che difettava comunque la prova della costituzione in mora del fornitore.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha inquadrato la domanda nell’ambito dell’art. 125-quinquies TUB. La norma attribuisce al consumatore, nei contratti di credito collegati, il diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento in caso di inadempimento del fornitore, ma a condizione che il consumatore abbia previamente effettuato, inutilmente, la costituzione in mora del fornitore e che ricorrano le condizioni di cui all’art. 1455 cod. civ. in tema di gravità dell’inadempimento.
Non era contestato tra le parti che i due finanziamenti fossero destinati all’acquisto dei veicoli asseritamente non consegnati. Il Collegio ha tuttavia rilevato, dalle evidenze in atti, che il concessionario aveva fornito al ricorrente la provvista per pagare le rate dei due finanziamenti, così come dedotto dall’intermediario in sede di controrepliche.
Il punto decisivo è stato però un altro. L’unica comunicazione inviata dal ricorrente al concessionario e all’intermediario, datata 26 giugno 2025, conteneva la descrizione della vicenda e il richiamo all’art. 125-quinquies TUB, ma si limitava a dichiarare di ritenere risolto ciascun contratto di finanziamento, chiedendo la sospensione delle rate, la restituzione di quelle pagate e la restituzione del doppio dell’anticipo, oltre ai danni.
In quella missiva il ricorrente non aveva richiesto l’adempimento del contratto mediante consegna del bene: si era limitato a manifestare unilateralmente la volontà di ritenere il contratto risolto. Difettava quindi, in modo manifestamente assente, la formale messa in mora del venditore che la norma richiede essere stata inutilmente attivata. Secondo il Collegio tale carenza è assorbente di ogni altra questione astrattamente prospettabile, comprese le deduzioni dell’intermediario sulla condotta del ricorrente e sulla sua disponibilità a risolvere i contratti.
Difettando i presupposti di legge, il ricorso non è stato accolto. La decisione conferma che il requisito della preventiva costituzione in mora del fornitore opera come condizione di ammissibilità sostanziale della domanda e non è surrogabile da una dichiarazione unilaterale di risoluzione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.